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anna

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Buonasera, vorrei un chiarimento in merito ad una questione che stiamo affrontando in questo periodo, cioè avendo appurato che esiste un solo regolamento di condominio risalente al 1973 e che parla di condominio unico, specifico che a quel tempo nell interrato del palazzo esisteva un area gestita come autorimessa, successivamente il costruttore ha provveduto al frazionamento dell'area e alla creazione di circa 70 box, che sono stati venduti sia a proprietari degli appartamenti sovrastanti che di persone al di fuori del condominio. La questione è che ultimamente per le spese inerenti il rifacimento della facciata del palazzo come soli proprietari di box abbiamo partecipato alla ripartizione delle spese , adesso come proprietari dei box dovremmo procedere al rifacimento della pavimentazione dell'intera area comune del garage e, per queste spese l'amministratrice riferisce che non possono essere ripartite tra i proprietari degli appartamenti del condominio e che spettano ai soli proprietari dei box. La situazione reale è questa ai sensi del codice civile?
Ringrazio anticipatamente del vostro contributo.

Anna
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
L'amministratore vi ha risposto correttamente.

La pavimentazione (rivestimento) dell'area garage coinvolge solo i proprietari dei box visto che solo loro utilizzano e "degradano".

I muri esterni, quale elementi "portanti" dell'intero immobile (sostengono il tetto che copre tutto l'edificio), sono di competenza di chiunque sia proprietario...quindi solo appartamento, solo box auto od entrambi.
Ovviamente secondo millesimi totali.
 

gagarin

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
I muri esterni, quale elementi "portanti" dell'intero immobile (sostengono il tetto che copre tutto l'edificio), sono di competenza di chiunque
Risposta corretta, ma vorrei chiedere a Dimarraz una piccola specifica di un caso particolare.
Nel caso il locale dei box (ex locale unico già adibito a garage, che occupa tutto il seminterrato del fabbricato e si estende nell'ampio "cortile" dello stesso; all'epoca l'unico proprietario era un condòmino al pari dei negozi che fanno parte del fabbricato) si trovino in parte seminterrati sotto al fabbricato, in parte sotto ad un terrazzamento che fa parte integrante del fabbricato, ma su cui questo non insiste e con nulla sopra, salvo i lucernari del complesso box, la riparazione di detto terrazzamento (di libero accesso, volendo, anche ai condòmini del fabbricato), in caso di infiltrazioni nei box, a chi spetta? Solo ai proprietari dei box o potrebbe essere considerato un lastrico solare ad uso esclusivo, con spese divise fra tutti i proprietari dei box e tutti i proprietari degli appartamenti del fabbricato (che, se fossero anche proprietari di box, pagherebbero doppia quota)? Preciso che, ovviamente, i condòmini del fabbricato affermano che la riparazione non compete loro....
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
ma su cui questo non insiste e con nulla sopra, salvo i lucernari del complesso box, la riparazione di detto terrazzamento (di libero accesso, volendo, anche ai condòmini del fabbricato), in caso di infiltrazioni nei box, a chi spetta?

Salvo fraintendimenti della descrizione la riparazione da infiltrazioni compete ai proprietari dei locali/box ricadenti (anche se solo in parte) sotto la verticale di tale "terrazzamento".

Nell'eventualità che la parte superiore (lastrico/terrazzo) sia utilizzata quale area di transito/parcheggio o piantumata a prato...allora chi ne è proprietario/utilizzatore sosterrà 1/3 della spesa salvo maggiori responsabilità nel deterioramento.



che, se fossero anche proprietari di box, pagherebbero doppia quota

Non si paga mai "doppia" quota con un riparto su base millesimale.
 

gagarin

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
la riparazione da infiltrazioni compete ai proprietari dei locali/box ricadenti (anche se solo in parte) sotto la verticale di tale "terrazzamento"
Quindi, in questo modo, si verrebbero a creare delle discriminazioni tra i box che si trovano sotto la verticale del fabbricato (per i quali le infiltrazioni le pagherebbe il condominio sovrastante da cui dipendono) e quelli che in tutto o in parte (in questo caso sarebbe da vedere se l'infiltrazione ricade nella parte sotto il fabbricato o in quella sotto il terrazzamento...) si trovano sotto il terrazzamento.
Non si paga mai "doppia" quota con un riparto su base millesimale.
Si pagherebbe doppio, perchè il condominio dei box è a parte: condominio nel condominio, con distinte tabelle millesimali.
 

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Buonasera sono la Dott.ssa Angela Rita Di Candia di Manfredonia, due anni fà ho frequentato il corso abilitante per diventare amministratore di condominio, sono iscritta all'associazione ANACI e sono alla ricerca di condòmini da amministrare su Manfredonia.
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