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pingu5254

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Ai sensi del riformulato art. 1129, comma 9, c.c.,l 'amministratore deve "agire per la riscossione forzosa delle
somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale sia compreso il credito esigibile".

Quanto sopra è il termine massimo entro cui deve agire: ma può agire, in caso di morosità e con le stesse modalità, anche prima ed in qualunque momento, a seguito della semplice approvazione del riparto preventivo?

Grazie.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Si.

Basta l'approvazione di un bilancio preventivo con indicazione di quote in acconto, o anche una qualsiasi delibera di spesa che l'amministratore può agire con DI immediatamente esecutivo contro i morosi già il giorno successivo alla scadenza di pagamento.

Salvo "dispensa" dell'assemblea o norma in regolamento di condominio.
 

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Buonasera sono la Dott.ssa Angela Rita Di Candia di Manfredonia, due anni fà ho frequentato il corso abilitante per diventare amministratore di condominio, sono iscritta all'associazione ANACI e sono alla ricerca di condòmini da amministrare su Manfredonia.
Ho un'esperienza lavorativa di tre anni. Spero di avere presto riscontro.
Buona serata
Dimaraz ha scritto sul profilo di ciccio.
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