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loreta

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Buongiorno a tutti volevo giusto un chiarimento sulla possibile modifica delle tabelle millesimali di proprietà a seguito di installazione di impianto ascensore.
Quindi finora, abitando in un condominio di quattro piani senza ascensore con due appartamenti per piano , stando io al primo piano i millesimi sono maggiori ai piani bassi e andavano diminuendo ai piani alti sostenendo sempre costi maggiori per la ristrutturazione anche del trenta per cento im più rispetto al quarto piano.
Mentre adesso penso che si deve procedere alla modifica dei millesimi ..perché è stata installata l ascensore.
Attendo vs. Grazie
 

Dimaraz

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Non mi risulta esista norma di Legge che imponga la revisione delle tabelle per l'installazione di un ascensore ( innovazione)...o meglio non esiste più da quando è stata fatta la modifica alle norme sul Condominio (entrae in vigore a metà 2013)

L' art. 69 disposizioni di attuazione del codice civile è l'unico a citare i motivi che rendono possibile la modifica/rettifica delle tabelle millesimali a richiesta/interesse anche di un solo condòmino.
Così recita la norma in vigore:

-I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condòmino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:


1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;


2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condòmino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.


Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condòmini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.


Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.


Ante riforma l'evidenziato punto 2 così disponeva:

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano."

Ne consegue che seppur modificabile a maggioranza una tabella millesimale...qualcuno potrebbe opporsi stante l'assenza di tale specifica a seguito del riformato.

Pacifico che se siete unanimi la modifica può essere fatta in qualsiasi momento.

Mi risulta "strana" una differnza del 30% sulle quote di spesa previste per la sola differnza piano.
Esiste molta discrezionalità nella redazione ma mi risulta che la differenza imputabile alla sola "quota piano" sia variabile in un 10% massimo.

Tabelle Millesimali

Servirà comunque una nuova tabela scale.
 

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