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  • Creatore Discussione Utente Cancellato 1211
  • Data di inizio
U

Utente Cancellato 1211

Ospite
Mi sono distaccato nel 2015 con regolare perizia ai sensi art. 1118 dimostrando di non causare aggravio costi ai rimanenti condòmini.
Il condominio ha preso atto, per tre anni ho pagato solo spese manutenzione.
Ora viene deliberata la mia inclusione nei costi involontari, però secondo l'art. 1118 se io non reco aggravio costi ai rimanenti condòmini (dimostrato con perizia alla quale non é stata opposta controperizia, inoltre i costi dei tre anni successivi dei rimanenti condòmini risultano inferiori non solo all'anno precedente il distacco ma anche alla media dei cinque anni precedenti) ho diritto a non essere incluso nei costi di energia.
Precisato ciò, una delibera che non tenga conto di quanto disponga la legge calpesta il mio diritto individuale e perciò la ritengo nulla, dunque impugnabile senza limite di tempo.
Gradirei ricevere un commento su quanto affermato.
 

Dimaraz

Moderatore
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Un unico commento: quanto stabilito a suo tempo (ed applicato per 3 anni) non è più valido perché così precisato nella Legge che ha imposto termovalvole e contabilizzatori.

L'assegnazione del tecnico era comunque non corretta visto che tu, rimanendo comunque proprietario della caldaia centralizzata, ne dovevi sostenere anche il consumo per le parti comuni e le dispersioni ed inefficenze.
 
U

Utente Cancellato 1211

Ospite
Grazie per il commento, posso chiedere delucidazioni sul punto "così precisato nella Legge che ha imposto termovalvole e contabilizzatori"? Non ho trovato un riferimento così preciso nelle leggi emesse dopo la riforma del condominio su questo specifico oggetto. Grazie in anticipo.
 

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Non ho trovato un riferimento così preciso nelle leggi emesse dopo la riforma del condominio su questo specifico oggetto. Grazie in anticipo.

Qui devi fare (al par mio) un "atto di fede".
Non è fra le norme precisate nel Codice Civile, rinnovate nel 2012) che devi guardare...ma in quanto stabilito nel Dlgs 102/2014 e successive modifiche e di conseguenza (ahi noi) nella "famigerata "UNI 10200" ... che non è disponibili gratuitamente.

Da quanto ho recepito tale "ordinanza" non sarebbe nemmeno così chiara ed evidente...
ma posso però precisarti che esiste consolidata giurisprudenza che ha disposto in tal senso.
 
U

Utente Cancellato 1211

Ospite
Mah, sulla questione "fede" sono certo che Galileo dissentirebbe ...

Comunque la UNI10200 é normativa tecnica, fra l'altro rivolta al risparmio energetico non alla ripartizione costi - in ogni caso il coordinatore del gruppo all'interno del CTI Dr. Merlini ha chiarito ad ottobre 2018 che la norma non tiene in considerazione i distaccati poiché "la materia é già trattata dalla legge" e cita la riforma del condominio, dunque ...

Sentenze certo ve ne sono diverse, ma sono interpretazioni suscettbili di variazione dal giudice successivo: invece sulla materia ha deliberato la Cassazione con la sentenza 9526 del 2014 citando la riforma di condominio e ribadendo che [chi non riesce a dimostrare il "non aggravio dei costi ai condòmini rimanenti" soccombe e paga i costi di energia involontari] ma con cio conferma il contrario e cioé che chi può dimostrare il non aggravio paga solo la manutenzione. Io ho una perizia e posso inoltre dimostrare che i consumi dei tre anni seccessivi sono inferiori del 10% rispetto ai 5 anni precedenti, dunque ...

Ribadisco che il condominio - deliberando addebito costi senza dimostrare l'aggravio - bypassa la legge e dunque la delibera é nulla ...
 

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Allora visto che ti ritieni "qualificato" a contestare... andiamo con le "tirate d'orecchio" (virtuali).
Ribadisco che il condominio - deliberando addebito costi senza dimostrare l'aggravio - bypassa la legge e dunque la delibera é nulla ..

La delibera, se espressa come la riporti, non è affetta da nullità.

Casomai sarebbe "annullabile" ...ma anche in questo caso la domanda non merita accoglimento.


Sentenze certo ve ne sono diverse, ma sono interpretazioni suscettbili di variazione dal giudice successivo: invece sulla materia ha deliberato la Cassazione con la sentenza 9526 del 2014 citando la riforma di condominio

Spiacente...ma se non intendo pagare obolo per l'integrale delle norme UNI.. non significa che non sia ferrato sotto il punto di vista normativo "ufficiale" (Codice Civile) e Giurisprudenziale.

Prima questione non puoi citare una sentenza, seppur di Cassazione, del 2014 quando ti ho spiegato che la questione riguarda una norma emessa lo stesso anno.

I Giudici applicano le Leggi in vigore nel momento del fatto...quindi una sentenza di Cassazione del 2014 riguarda un dibattimento aperto in data precedente anche alla stessa riforma (per la precisione primo processo 2007) e si applicano le Leggi fino a quel momento in vigore.
Questo significa che il successivo Dlgs 102/2014 rende non richiamabile la sentenza in oggetto per le parti in cui lo stesso disponga diversamente.

Comunque la UNI10200 é normativa tecnica, fra l'altro rivolta al risparmio energetico non alla ripartizione costi

il coordinatore del gruppo all'interno del CTI Dr. Merlini ha chiarito ad ottobre 2018 che la norma non tiene in considerazione i distaccati poiché "la materia é già trattata dalla legge" e cita la riforma del condominio, dunque ...


La Uni 10200 e le norme di riferimento dispongono in materia di utilizzo dell'energia (quindi non solo riscaldamento), e prevedono , in ambito condominiale, una distinzione fra i consumi volontari (quelli decisi dal singolo proprietario) da quelli involontari (parti comuni, dispersioni ed inefficenze).
Quindi se ad un distaccato non possono di certo essere imputati i primi...questione diversa vale per i secondi visto che nonostante il distacco rimane comunque proprietario (in quota) dell'impianto centralizzato e di conseguenza fruitore/coobbligato sia del riscaldamento delle parti comuni sia delle dispersioni che tutto l'impianto ha fino al punto di ingresso nelle parti private.
E questo sempre in forza dell' Art. 1118 che al comma 2 precisa come un condòmino non possa rinunciare alle parti comuni (inclusi gli impianti).

Posso avvalorare solo 2 casi in cui al distaccato non possano essere addebitati quote di spesa:
1- che sia stato esentato con specifica delibera votata all'unanimità (1000/1000) di cui sarebbe bene fare trascrizione del regolamento di condominio.
2- che in fase successiva al distacco l'assemblea abbia deliberato per la sostituzione della caldaia centralizzata senza chiamare al voto il/i distaccato/i optando per un modello di potenza inferiore in considerazione di un minor numero di fruitori.

Ps.
Affermo quanto sopra pur essendo da sempre sostenitore del riscaldamento "autonomo" in ambito condominiale.
 
U

Utente Cancellato 1211

Ospite
Secondo me:

"Nulla la delibera che a maggioranza modifica i criteri (legali o convenzionali) di ripartizione delle spese del condominio (Cass. civ. sez. II del 10 gennaio 2019 n. 470)"

Sempre secondo me, finché il condominio non prova che i consumi dei rimanenti condòmini HANNO SUBITO AGGRAVIO A CAUSA DEL MIO DISTACCO si espone ad un grosso rischio (poi comunque deciderà il giudice).

Ringrazio per il tempo speso per rispondere al mio quesito, io rimango del mio parere e proseguo la mia azione, terrò il forum aggiornato sui risultati (anche se ci vorrà un pò di tempo poiché la mia osservazione sulla nullità sarà fatta valere come opposizione all'atto di ricevimento del decreto ingiuntivo quindi ci vorranno i tempi necessari).

Grazie ancora per il disturbo di chi si é interessato al quesito.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Secondo me:

"Nulla la delibera che a maggioranza modifica i criteri (legali o convenzionali) di ripartizione delle spese del condominio (Cass. civ. sez. II del 10 gennaio 2019 n. 470)"

Ognuno è libero di esprimere opinioni... ma ciò non significa che sia qualificato per materie in cui manca di preparazione.

Se i fatti si sono svolti come tu hai descritto:

Mi sono distaccato nel 2015 con regolare perizia ai sensi art. 1118 dimostrando di non causare aggravio costi ai rimanenti condòmini.
Il condominio ha preso atto, per tre anni ho pagato solo spese manutenzione

... il tuo caso non è paragonabile a quanto avvenuto nella sentenza di cui forse non hai letto l'integrale.

A differenza del caso esaminato dalla sentenza che hai richiamato, e che nonostante sia datato 2019 si riferisce ad una delibera approvata nel 2002 (quindi ben prima delle nuove normative) voi non avete redatto/modificato un regolamento di condominio di tipo contrattuale "fissando" la tua esenzione a seguito del distacco.

In quella sentenza il casus verteva su una delibera che alterava un criterio già presente nel regolamento di condominio di tipo contrattuale e che poneva a carico del distaccato un contributo sul 25% della spesa di gestione modificandolo al 50% solo per decisione voluta dalla maggioranza.

Sempre secondo me, finché il condominio non prova che i consumi dei rimanenti condòmini HANNO SUBITO AGGRAVIO A CAUSA DEL MIO DISTACCO si espone ad un grosso rischio (poi comunque deciderà il giudice).

I "rischi" quano si intraprende una causa sono sempre presenti (già in quella che hai citato vi sono state 2 sentenze in opposizione più quella della Cassazione ....che però non è quella definitiva visto che rimanda ad un nuovo dibattimento presso altra corte.

Forse non te ne rendi conto...ma se (come presumo) la decisione di addebitarti quota del consumo involontario è stata determinata dall'adeguamento alla nuova normativa sulla termocontabilizzazione condominiale (che include il ricalcolo dei criteri di riparto e/o della relativa tabella millesimale) è evidente che già esiste una controperizia che calcola il maggior costo che gli altri dovrebbero sostenere da una tua mancata partecipazione.

terrò il forum aggiornato sui risultati (anche se ci vorrà un pò di tempo poiché la mia osservazione sulla nullità sarà fatta valere come opposizione all'atto di ricevimento del decreto ingiuntivo quindi ci vorranno i tempi necessari).

Saremmo felici di leggere... ma se i fatti si trascinano temo che saranno altri a commentare.
Se andate in causa ed il legale del Condominio sa il fatto suo...rischi di avere sentenza definitiva fra almeno 10 anni.
 

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