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Chiamarmi direttamente in causa citando quanto scrivo mi impone di replicare tanto più se i "rilievi" solo fallati.


Per addebitare errori bisogna dimostrare di avere padronanza della materia e da chi afferma che:

  1. un astenuto equivale a contrario (nel calcolo della maggioranza) o che
  2. servono 501 millesimi per la validità di una delibera (ed ometto altri precedenti)




quando nessun articolo del codice civile prevede un simile dato in ambito condominiale, riprova l'incompetenza di fondo.


Emblematico che poi  per una questione apparentemente simile si invochi come sufficiente una maggioranza  di 333 millesimi



Quindi 501 o 333?

Coerenza... questa sconosciuta.


Perchè ho scritto 50%+1 e almeno 500 millesimi?


Perchè l' art. 1136 fa delle distinzioni:


Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché1135 terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.


E poichè si delibera su una cambiamento "radicale" del colore


tale che potrebbero essere mosse persino contestazioni di lesione al decoro oltre che per disposto normativo diventa opportuno ottenere una maggioranza "garantita".

"Dogma" rinvenibile se solo si leggessero le varie "circolari" delle associazioni di settore.

Ne cito uno a tiolo di esempio:


[URL unfurl="true"]https://www.anapi.net/2021/12/29/regole-cambiare-colore-della-facciata-del-condominio/[/URL]





Il sarcasmo è segno di tentativo di rivalsa ...ma la verità è incontrovertibile.

quando si muove una accusa sarebbe opportuno  evitare i "ricordo" ma postare prova (link).


continui comunque a non porre attenzione al significato di quanto scrivo.

Mai negato che il Supercondominio possa essere gestito come  Condominio "generico".

Confermo che nello specifico di una qualsiasi riparazione si possa votare considerando l'interezza del condominio ( aka assemblea plenaria)...ma l'irregolarità eventuale precisata al "condizionale" da:





L'irregolarità si configura nella competenza del Condominio Parziale (non gestendo come Supercondominio diventa inevitabile data la presenza di più edifici strutturalmente divisi) dove si impone una decisione presa quantomeno con la maggioranza (ex art. 1136 secondo comma)  di ogni singolo edifico.


Perchè SE i proprietari delle palazzine che hanno da poco rifatto gli esterni non hanno partecipato al voto (o lo hanno fatto senza la necessaria maggioranza) allora nessuno potrà imporre l'adeguamento al nuovo colore.


[USER=1117]@Franci63[/USER] (data la sua qualifica) non ha certamente bisogno dei tuoi rilievi/commenti...e giocofacile....avrà posto la domanda solo per fugare i velati dubbi che aveva non esercitando la materia.


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