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Sono concorde che la modifica aiuta la possibilità di deliberare diminuendo il quorum in alcuni casi. Tuttavia non mi è chiaro se in caso di delibera per lavori di miglioramento energetico - ed in particolare di coibentazione dell' edificio - il quorum deliberativo sia 334 mill in seconda convocazione.

Considerando l'investimento un caso di miglioramento nel risparmio energetico ritengo 334 mill più validi dei vecchi 501. Qualcuno sa confermare se questa interpretazione è legale?


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