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Il preliminare, così come l’atto di vendita deve essere sottoscritto da tutti i condòmini personalmente ovvero per il tramite di idonea procura speciale, che nel caso di specie non era stata conferita all'amministratore pro-tempore.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1398 del c.c. “Colui che ha contratto come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”.


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