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Confermo quanto detto da Dimaraz. Per le prossime occasioni:

- diffida ad adempiere entro 15 gg. mandata dall'Amministratore.

- senza alcuna missiva dell'avvocato (il debitore è già stato messo in mora dal proprio creditore), istanza di D.I. ad opera dell'Avvocato.

La controparte, ad istanza svolta ex art.638 C.pc., anche saldasse il dovuto, dovrà corrispondere le spese del procedimento iniziato e quelle del legale del Condominio (in tal senso Cassazione 8428 del 2014


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