Occorre chiarire alcune questioni si che certi interventi non falsino il rispetto delle norme.
Trascurando le minime differenze di misurazione di contatori "certificati" (le tolleranze sono risibili) giocoforza la somma dei sottocontatori difficilmente replica il consumo del contatore generale fondamentalmente per 3 motivi:
1-eventuali prelievi per usi "comuni" (esempio irrigazione giardino condominiale o pulizia parti comuni da rubinetto in area comune
2-dispersioni/perdite
3-pressochè inevitabile coincidenza temporale nella rilevazione dei consumi
Il 3° punto non inficia la equa ripartizione perchè basta adottare un criterio proporzionale basato sui totali (matematica elementare) e le succesive rilevazioni/ripartizioni ripianeranno le differenze.
Sentenza che è nel solco delle precedenti...ma che viene travisata dall'articolista di turno con l'aggiunta di titoli e passaggi fuorvianti:
1- Un Giudice può legittimare o annullare una delibera e può pure imporre che un singolo ricorrente abbia riconosciuto il suo diritto ad un addebito calcolato su consumi "misurati" con un (sotto)contatore.
2- Nessun Tribunale può imporre l'adozione di contatori per tutto il Condominio. In quella sentenza era il singolo "bastian contrario" a voler contestare l'adozione dei sottocontatori...delibera perfettamente legittima.
Un classico...
Premesso che nello specifico non è stato chiarito dove sarebbero stati installati i sotto-contatori è persino banale dire che chi non permette l'accesso alle parti private (qualora non vi siano alternative al montaggio dei sottocontatori che solitamente sono posizionati nel primo punto di diramazione verso le singole unità) verrà addebitato di quanto rimane di costo detratto dal totale le quote di quanti hanno i sottocontatori.