Rispondi alla discussione

  • CondominioPro.it è il primo forum italiano esclusivamente dedicato agli Amministratori di Condominio alle Imprese e ai Condòmini.

    Su CondominioPro puoi approfondire nuove leggi, leggere opinioni, recensioni e consigli, scoprire nuovi strumenti, confrontarti aprendo discussioni e trovare modulistica per il Condominio.

    Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità

Dopo lunga discussione tra i condòmini e con l intervento di Avvocato  del condominio e Termotecnico / Certificatore  non essendovi nessun condòmino che ha voluto prendersi l' onere di adire  a vie legali  , si e' confermato  quanto fatto presente in oggetto .

E vissero tutti felici e scontenti .

Ai sensi dell aggiornamento della UNI 10200 del 2018 , nonche' ai sensi del DGL 141/2016 qualora , dopo accertamento tecnico da professionista abilitato e relativa perizia tecnica asseverata , sia confermata una differenza del fabbisogno energetico superiore al 50% tra l ' immobile piu' svantaggiato e quello piu' efficiente ,

Quindi si puo' derogare sempre secondo la UNI 10200 facendo una ripartizione del 70% a consumo e la rimanenza , ovvero 30% secondo tabelle millesimali di proprieta' o tabelle volumetriche di ogni unita' immobiliare confermando le ripartizioni percentuali gia' in uso  .


Indietro
Alto