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CORMAS

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E' capitato che in un condominio in cui e' vigente la termoregolazione fin dal 2016 , alcuni condòmini , a causa dell ' importo elevato dovuto ai consumi energetici per il riscaldamento , chiedano di derogare in toto alla norma UNI 10200 , ripristinando la ripartizione delle spese di gestione dell 'impianto teremico con le vecchie tabelle millesimali di proprieta',
La nostra risposta come Tecnico Certificatore , nonche' proprietario immobiliare e' la seguente :

Ai sensi dell aggiornamento della UNI 10200 del 2018 , nonche ai sensi del DGL 141/2016 qualora , dopo accertamento tecnico da professionista abilitato e relativa perizia tecnica asseverata , sia confermata una differenza del fabbisogno energetico superiore al 50% tra l ' immobile piu' svantaggiato e quello piu' efficiente , si puo' derogare sempre secondo la UNI 10200 facendo una ripartizione del 70% a consumo e la rimanenza , ovvero 30% secondo tabelle millesimali di proprieta' o tabelle volumetriche di ogni unita' immobiliare .

Nel caso non vi sia accordo su tale ripartizione , anche premesso che se l immobile fosse dotato di sistema di termoregolazione e contabilizzazione in data antecedente l entrata in vigore della UNI 10200 , si dovra' ricorrere a vie legali , con la certezza che tale istanza sara' rigettata anche in seguito a recenti sentenze della cassazione ..

A Voi fruitori del forum lascio i commenti nel merito .
 

Dimaraz

Moderatore
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Non mi pare sia una "soluzione" visto che un tale metodo di riparto è già consueto.

Fatto 100 il consumo totale mediamente si detrae un 30/40% che si considera come consumo involontario (include rendimento/inefficienza, dispersioni e parti comuni) che si suddivide su base millesimale.
Quel che resta va su base "letture".

È pacifico che chi vuole tornare a criteri precedenti sarà chi si ritrova con aumenti.
Ma se a qualcuno va peggio significa che ad altri va meglio...e qualsiasi delibera di "ripristino" verrebbe impugnata per nullità.
 

Armando

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Buongiorno,
non sono un tecnico però mi sembra che la suddivisione delle spese di riscaldamento secondo UNI 10200 non incentivino il risparmio energetico ma valorizzano o deprezzano un appartamento un base alla posizione fisica.
Mi spiego... Visto che che nel calcolo NON si tiene in alcun conto gli interventi che ogni condòmino fa sul suo appartamento (doppi vetri, isolamento termico, ecc), spesso capita che chi ha l'appartamento in una "buona" posizione anche se non fa nessun intervento paga meno di uno che ha l'appartamento in posizione poco felice ma che è oculato e fa interventi di contenimento consumo. Se si pagasse solo a "consumo" tutti sarebbero incentivati ad un uso oculato dell'energia.
 

CORMAS

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Dopo lunga discussione tra i condòmini e con l intervento di Avvocato del condominio e Termotecnico / Certificatore non essendovi nessun condòmino che ha voluto prendersi l' onere di adire a vie legali , si e' confermato quanto fatto presente in oggetto .
E vissero tutti felici e scontenti .
Ai sensi dell aggiornamento della UNI 10200 del 2018 , nonche' ai sensi del DGL 141/2016 qualora , dopo accertamento tecnico da professionista abilitato e relativa perizia tecnica asseverata , sia confermata una differenza del fabbisogno energetico superiore al 50% tra l ' immobile piu' svantaggiato e quello piu' efficiente ,
Quindi si puo' derogare sempre secondo la UNI 10200 facendo una ripartizione del 70% a consumo e la rimanenza , ovvero 30% secondo tabelle millesimali di proprieta' o tabelle volumetriche di ogni unita' immobiliare confermando le ripartizioni percentuali gia' in uso .
 

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