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Permettimi un paio di contestazioni:


-in caso il regolamento sia contrattuale, quest'ultimo potrebbe contenere regole che limitano l'uso o addirittura la piena proprietà di alcune parti...

Mai un regolamento di condominio può contenere simile regola/norma.

La "piena proprietà" equivale a proprietà privata (ovvero non area in comune con altri) e nessun regolamento può "esautorare" la proprietà privata e/o comprimere i diritti di ciascun condòmino che risultano dagli atti di acquisto o da altre convenzioni.

Non ultimo, un regolamento di condominio seppur Contrattuale non assume alcun valore, per l' acquirente, se non è specificatamente citato nel rogito e/o sia stato a suo tempo registrato.


-Sebbene i debiti restano a carico del venditore anche dopo l'atto di vendita, in alcuni condominii è possibile che ci sia una forma di tutela riconosciuta da vari tribunali che si materializza con l'inserimento di una norma a regolamento con la quale si imponga al condòmino entrante di farsi carico in solido col venditore dei debiti pregressi. E' raro, ma non impossibile.

Impreciso.

I debiti degli ultimi 2 esercizi vanno in carico "anche" al compratore (perchè trattasi di obbligazioni "propter rem")...questi avrà però facoltà di rivalsa sul venditore.

E la cosa non vale solo per regola inserita in regolamento di condominio ...ma sempre in quanto è la Legge stessa, con l' Art. 63 disposizioni di attuazione del codice civile che dispone in tal senso.

Anzi, poichè è possibile azione mediante DI solo nei confronti dei proprietari, nei fatti le azioni di recupero si indirizzano prima sempre a carico del compratore (nuovo condòmino).


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