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Non mi pare di aver detto nulla in contrasto con l'articolo citato.


L’art. 10 L. 27 luglio 1978 n. 392  attribuisce al conduttore il diritto di votare in luogo del proprietario nelle assemblee condominiali aventi ad oggetto l’approvazione delle spese e delle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria e di intervenire senza diritto di voto sulle delibere relative alla modificazione di servizi comuni.


Traduco:

 il conduttore partecipa e vota nelle delibere dove si approvano i rendiconti delle spese sostenute per riscaldamento/raffrescamento e/o in quelle in cui si decidono gli orari di funzionamento di detti impianti.

Il locatario/conduttore/inquilino potrà anche votare il proprio dissenso ai conteggi ma solo per eventuali errori formali/matematici.

Mai potrà pretendere di contestare (con successo) sulla sostituzione di un tipo di combustibile/caldaia, su modifiche del criterio di riparto (esclusiva competenza del proprietario)




Perdonerai...ma citare le fonti senza specificare i riferimenti a cosa hai copiaincollato...diventa troppo arduo capire a cosa ti riferisci.


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