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AlbertoMi

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
Buongiorno a tutti.

Nel mio condominio succede questo. Nel nostro sottotetto condominiale è stato installato il motore del condizionatore che serve uno dei locali del pian terreno.
Per quanto riguarda gli appartamenti, ognuno di noi ha dalla costruzione la predisposizione (con i tubi) per installare il motore di condizionamento sul proprio balcone.

Quindi solo questo locale al piano terra ha usato il sottotetto per il proprio motore.

In una precedente assemblea abbiamo deliberato di voler rimuovere questo motore in quanto non aderente e rispettoso alle norme di legge e così il costruttore ha proposto di spostare questo motore dal sottotetto al tetto del palazzo.

In sostanza, quale quorum è necessario per approvare una delibera del genere?
 

Ennio A. Rossi

Membro Junior
Commercialista
A mio parere:

In primis va analizzato il contenuto del regolamento condominiale (obbligatorio oltre i 10 c0ndomini, facoltativo sotto tale soglia)

Per il resto se la norma contrasta con specifiche normative come sembra dal quesito (es. sicurezza, rumori etc) il condizionatore va spostato comunque a prescindere dalle maggioranze necessarie e secondo le previsioni indicate dalla assemblea ( se non previsto nel regolamento) che devono fornire indicazioni non contrastanti con la normativa ( vedi art. 1117 ter)

Che prevede il codice civile ?
Art. 1108.-Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
1.
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
2.Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti

L'articolo va contemperato con il seguente
Art. 1117-ter. -Modificazioni delle destinazioni d'uso.
3.c.Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.
 

Ennio A. Rossi

Membro Junior
Commercialista
a maggior dettaglio :
l'articolo 1108 ( norma generale che vale per tutti i condòmini anche minimi ) trova il suo interfaccia nel condominio sopra gli 8 condòmini , nell' articolo 1120 cc
Art. 1120.-Innovazioni.
I condòmini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.( Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.)
I condòmini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, secondo comma (sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.) possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
omissis
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condòmino.
 

AlbertoMi

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
In primis va analizzato il contenuto del regolamento condominiale
Non c'è scritto niente di che...
Per il resto se la norma contrasta con specifiche normative come sembra dal quesito (es. sicurezza, rumori etc) il condizionatore va spostato comunque a prescindere dalle maggioranze necessarie e secondo le previsioni indicate dalla assemblea ( se non previsto nel regolamento) che devono fornire indicazioni non contrastanti con la normativa ( vedi art. 1117 ter)
Ok quindi è come pensavo. In ogni caso, non aderendo il condizionatore alle norme vigenti, va comunque spostato...

Quindi in pratica non serve nemmeno una delibera... l'amministratore dovrebbe ingiungere la rimozione al condòmino interessato e via... corretto?
 

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