Ennio A. Rossi
Membro Junior
- Commercialista
Il problema delle immissioni rumorose è uno fra i più avvertiti poiché oltre a pregiudicare la salute ne compromette la qualità della vita.
La vera deterrenza rispetto a chi produce rumore molesto è la sanzione penale ma purtroppo il reato scatta quando il rumore prodotto dall'incivile è rivolto (anche solo potenzialmente) ad una pluralità di soggetti; diversamente (esempio il caso di Tizio che sposta i mobili a notte fonda) si riduce ad un illecito civile che per essere sanzionato a livello amministrativo necessita della "prova" che dimostri il superamento della normale tollerabilità: in fatto tale soglia viene superata attraverso una perizia fonometrica che non è sempre agevole effettuare: si pensi ad una signora che ad ore improvvise notturne accende la lavatrice o scenda vigorosamente le scale con i zoccoli ai piedi?
Che si fa si tiene a dormire ogni notte il perito (o l'amministratore condominiale) nella propria casa in attesa del momento propizio? E così per tutti gli altri rumori che non abbiano una continuità ma che si manifestino in maniera irregolare ed improvvisa.
In questi casi si può dire che la prova è diabolica.
In maniera assai semplicistica si può dire che in questi ultimi casi la prova è acquisita quando vengono superati i 3 decibel.
Reato penale quando? I rumori molesti, in specie nelle ore notturne, come trascinare mobili, tenere la musica ad alto volume, martellare i muri, ecc., provenienti da un appartamento sito nel condominio, possono generare "disturbo", quale reato ex art. 659 c.p. (disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone) solo nel caso in cui sia di intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti di tutto il condominio o, quantomeno, della maggior parte di esso.
L’articolo 659, primo comma, del codice penale, cita:
La Giurisprudenza appare compatta nel ritenere applicabile l'art. 659 c.p. in presenza di due simultanei fattori: la (solita) prova attestante il superamento dei limiti della normale tollerabilità di emissioni sonore e la percettibilità delle emissioni stesse da parte di un numero illimitato di persone, a prescindere dal fatto che in concreto tali persone siano state effettivamente disturbate.
Insomma i rumori cosiddetti "intollerabili" devono avere l'attitudine a disturbare una cerchia indeterminata di persone, poiché è solo in simile evenienza che si verifica una lesione o messa in pericolo la pubblica tranquillità, bene giuridico protetto dall' articolo 659 c.p. in discussione.
La vera deterrenza rispetto a chi produce rumore molesto è la sanzione penale ma purtroppo il reato scatta quando il rumore prodotto dall'incivile è rivolto (anche solo potenzialmente) ad una pluralità di soggetti; diversamente (esempio il caso di Tizio che sposta i mobili a notte fonda) si riduce ad un illecito civile che per essere sanzionato a livello amministrativo necessita della "prova" che dimostri il superamento della normale tollerabilità: in fatto tale soglia viene superata attraverso una perizia fonometrica che non è sempre agevole effettuare: si pensi ad una signora che ad ore improvvise notturne accende la lavatrice o scenda vigorosamente le scale con i zoccoli ai piedi?
Che si fa si tiene a dormire ogni notte il perito (o l'amministratore condominiale) nella propria casa in attesa del momento propizio? E così per tutti gli altri rumori che non abbiano una continuità ma che si manifestino in maniera irregolare ed improvvisa.
In questi casi si può dire che la prova è diabolica.
Anche l'amministratore che volesse attivarsi diligentemente in questi casi poco potrà se non inviare una cortese e distaccata raccomandata: e cosa potrebbe fare altrimenti?
Non certo incolpare il presunto reo senza uno straccio di prova come vorrebbero che facesse molti condòmini poco intelligenti!
E' evidente che modi spicci e partigiani lo esporrebbero a rimbrotti da parte dell'incolpato che ben potrebbe negare o eccepire l'immotivata accusa.
Più facile invece è raccogliere la prova/perizia se il disturbo è prevedibile come nel caso di rumori provenienti da una autoclave, da un ascensore, da una fabbrica vicina: rimane il problema che in questo caso seppure la prova è raggiungibile (fine a perizia conclusa rimane comunque incerta) ma va raccolta con l'aiuto di un perito fonografo che ha un costo e questo costo (visto il risultato incerto) prudentemente dovrebbe essere approvato dalla assemblea, cosa non scontata.Non certo incolpare il presunto reo senza uno straccio di prova come vorrebbero che facesse molti condòmini poco intelligenti!
E' evidente che modi spicci e partigiani lo esporrebbero a rimbrotti da parte dell'incolpato che ben potrebbe negare o eccepire l'immotivata accusa.
In maniera assai semplicistica si può dire che in questi ultimi casi la prova è acquisita quando vengono superati i 3 decibel.
Reato penale quando? I rumori molesti, in specie nelle ore notturne, come trascinare mobili, tenere la musica ad alto volume, martellare i muri, ecc., provenienti da un appartamento sito nel condominio, possono generare "disturbo", quale reato ex art. 659 c.p. (disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone) solo nel caso in cui sia di intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti di tutto il condominio o, quantomeno, della maggior parte di esso.
L’articolo 659, primo comma, del codice penale, cita:
“chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309”
La Giurisprudenza appare compatta nel ritenere applicabile l'art. 659 c.p. in presenza di due simultanei fattori: la (solita) prova attestante il superamento dei limiti della normale tollerabilità di emissioni sonore e la percettibilità delle emissioni stesse da parte di un numero illimitato di persone, a prescindere dal fatto che in concreto tali persone siano state effettivamente disturbate.
Insomma i rumori cosiddetti "intollerabili" devono avere l'attitudine a disturbare una cerchia indeterminata di persone, poiché è solo in simile evenienza che si verifica una lesione o messa in pericolo la pubblica tranquillità, bene giuridico protetto dall' articolo 659 c.p. in discussione.
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