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Gabel

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Salve,
avrei bisogno di sapere se un vecchio verbale condominiale precedente al mio acquisto dell'appartamento è nullo o annullabile
il verbale oltre a non avere i millesimi necessari per cambiare il regolamento di condominio, recita:
che chi ha contatore rotto o non fa effettuare le letture (poiché i contatori sono dentro i gli appartamenti) dovrà pagare il 100% della media dei consumi del condominio quindi ci sta chi consuma 0 mc (ma non ha fatto fare la lettura) ed ha un spesa annua a bilancio di 700 euro e chi consuma 10 mc che pagherà tipo 50 euro.
vorrei allegarvi il verbale ma il sistema mi da errore (come risolvo?)
molte grazie e un saluto
Gabriele
 

Gabel

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135,

domanda ne è questa la fattispecie?
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
avrei bisogno di sapere se un vecchio verbale condominiale precedente al mio acquisto dell'appartamento è nullo o annullabile
Sono dal telefono e non riesco ad aprire il file/link ma riferiscono che riporta nomi ed indirizzi (vietato dal Regolamento).
Ho "nascosto" in attesa di verifica.

Sul merito della questione posta va eliminato "annullabile" poiché oltre i 30gg. dalla delibera l'eventuale vizio non può essere più impugnato.

Questione più complessa l'eventuale "nullità".

Da quanto scrivi non si impone un riparto in deroga alle norme ma si penalizza chi non permette la lettura.
L'intento è corretto...ma la formula "oscena/astrusa"


chi ha contatore rotto o non fa effettuare le letture (poiché i contatori sono dentro i gli appartamenti) dovrà pagare il 100% della media dei consumi del condominio

Più corretto ripartire (su base millesimale) fra quanti non permettono la lettura quanto risulta dal totale in bolletta detratti i consumi rilevati dai "volenterosi".

Eviti il problema permettendo la lettura o sostituendo il tuo contatore qualora sia rotto.
 

Gabel

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Buongiorno,
grazie per le risposte ma la situazione è molto complessa.
La il mio quesito sul nullo o annullabile infatti è sbagliato nella forma ovvero chiedevo semplicemente se fosse nullo.
Il regolamento cita che il computo dell'acqua calda è a consumo in base le letture punto ed è stata fatta la votazione con 413 millesimi di cui favorevoli 372, astenuti 46.
il verbale cita testualmente:
lo stesso amministratore nel corso della discussione propone di votare la seguente mozione:
pagamento dei consumi di acqua calda sanitaria secondo il metodo 2 della relazione presentata e, per coloro che hanno consumo 0 ma contatore in funzione, il pagamento del 30% della media dei consumi del condominio, mentre per coloro che hanno il contatore rotto, senza lettura, il pagamento del 100% della media dei consumi condominiali.
precisa che il consumo medio nel corso del 2011, era di 30 metri cubi, invita chi non concorda a presentare altra mozione.

ora il fatto è complicato perché in questa fattispecie hanno fatto ricadere anche la mia situazione, che mi sono distaccato nel 2014 quando ho acquistato l'appartamento, poiché nel distacco avevo anche riconsegnato i contatori e certificato il tutto con l'amministratore dell'epoca ma di conseguenza ho consumo 0 senza lettura.

E' successo poi che immediatamente dopo sono cambiati 4 amministratori e nessuno nonostante i solleciti ha sistemato la situazione fino a quando mi è arrivato un decreto ingiuntivo che io ho impugnato e perso (ESCLUSIVAMNETE PERCHE' NON AVEVO IMPUGNATO IL VERBALE DEL BILANCIO ENTRO 30 GIORNI) quindi adesso mi trovo che devo pagare tutto e anche le spese legali e volevo appunto sapere se questo vecchio verbale fosse nullo perchè rimetterebbe in gioco tutti i bilanci compresi quelli del decreto ingiuntivo dove ho perso l'opposizione.

Grazie molte, ho veramente bisogno di aiuto poichè il legale che mi ha seguito ha fatto tutto in modo errato ed ora ho bisogno di una persona che conosca la materia alla perfezione per evitare di incorrere in altri errori e di risolvere la situazione che mi porto dietro da 10 anni!

La prima domanda che mi viene in mente infatti è se quel verbale è nullo.

se volete contattarmi anche in privato per consigliarmi e magari un legale ve ne sarei grato.
saluti
GB
 

ugo chiacchia

Membro Junior
Altro Professionista
Purtroppo oggi come vanno le cose uno deve essere avvocato, dottore, ingegnere e forse cosi si riesce ad evitare grossi pasticci, se vuoi rifare causa prima che il tuo avvocato inizia la causa fatti dare copia di quanto lui vuole presentare, solo cosi puoi avere la certezza che almeno vengano esposti i fatti in modo corretto, se il tuo avvocato ti ha fatto perdere la causa è perché lui sicuramente si sarà opposto al bilancio invece di contestare la ripartizione, chiaramente il giuduce non scende nei particolari del raggionamento ma giudica cosa gli è stato presentato.
Gi avvocati avendo decine di cause non riescono a ricordare i particolari ma almeno dovrebbero sapere le leggi.
Ora anche se trovi un buon avvocato questi difficilmente potrà farti riavere i soldi della causa e dell'ingiunzione, mentre leggendo il regomaneto le maggioranze e il fatto che tu non hai neanche il contatore pertanto sei impossibilitato a un qualunque consumo, dovresti essere escluso dalla spesa di ripartizione, un poco come sucede quandop sifa la riparazione del tetto e tu sei sotto a un'altra verticale.
leggiti un poco le leggi del codice civile almeno la parte che riguarda il conodminio, icomincia prenderne coscienza solo cosi avrai in futuro la possibilità di difenderti.
Occhio a gli avvocati sai la barzelletta? su questo fatto qui vinciamo su quest'altìaltro vinciamo invece qui perdete, ossia quando si vince vincete insieme quando si perde perde solo il cliente :rabbia:
 

Gabel

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
si la so bene :)

io l'ho fatta semplice la cosa ma in ballo ci sono 30 mila euro tra spese mie sostenute, ingiunzioni e un ammanco del mio appartamento di 2 anni prima del mio acquisto di 12 mila euro che hanno accollato a me in quel decreto ingiuntivo (che sommava mille errori) con una semplice dicitura conguaglio anni precedenti.... (derivati da una revisione dei bilanci)
io ad oggi studio e non lo dovrei fare poiché ho pagato professionisti al mio posto e l'unica soluzione che ho trovato per "invalidare" tutto il procedimento (passatemi il termine) è che quel verbale sia nullo poiché si porterebbe dietro tutti i consuntivi e il decreto ingiuntivo.
ma prima di andare avanti vorrei capire se quel verbale con quasi assoluta certezza è nullo.
O quantomeno parlare con una persona che conosca perfettamente la materia e spiegandogli tutto con documenti alla mano mi dica realmente i margini e non come fanno tutti che ti dicono ci proviamo tanto loro non perdono nulla.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
la situazione è molto complessa
Ho letto quella pagina di Verbale (oscurata perchè riportava i nomi /indirizzi veri di terze persone) ...e fondamentalmente è una delibera NULLA perchè non fissa un criterio penalizzante per chi non vuole fornire letture contatore ma pure per coloro che hanno consumo effettivo pari a zero.

Ora mi fa specie che un avvocato (indegno) non abbia esaminato l'intero storico e si sia limitato ad una impugnazione del Decreto Ingiuntivo contestando la sola approvazione del Bilancio.

Servirebbe analisi di quel tuo "distacco" (nel riscaldamento non sempre lecito al 100%)...ma potrai chiarire l'intero problema con un professionista (ex frequentatore per problemi tecnici ) cui segnalo la questione .
 

Gabel

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
grazie mille.
l'avvocato ha fatto di più (anche su mia indicazione) ma l'ha fatto nel modo sbagliato e poi ha accusato me di aver perso perchè non avevo impugnato... ma lasciamo perdere non mi interessa criticare, anche perchè ci sarebbe da criticare ancora di più l'amministratore che è pure riuscito a mettere me come proprietario nella revisione dei bilanci dal 2011 quando non ero assolutamente proprietario (aprile 2014 !!!) e da quell'errore di nominativo è scaturito che invece di essere in credito ero in debito poichè il mio appartamento nel 2012 era in difetto di 12700 euro che mi sono poi potato dietro io come semplice conguaglio anni precedenti quando appunto mi hanno fatto il decreto ingiuntivo... allucinante.
comunque grazie attendo che mi contatti il professionista da te indicato.
ma posso lasciare email o cel per farmi contattare ?
 

Gabel

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
mi sto continuando a documentare e il mio caso di nullità dovrebbe rientrare in questi paragrafi e soprattutto vorrei capire anche per certo se la nullità di questo verbale in oggetto si porta dietro anche l' "invalidità" (passatemi il termine) del decreto ingiuntivo che mi hanno fatto anni dopo.



6.4. - Rimane a questo punto da stabilire, alla luce dei criteri appena enunciati, se le deliberazioni assembleari che ripartiscono le spese condominiali in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento condominiale contrattuale configurino o meno una delle ipotesi di nullità sopra esaminate.

Ritiene il Collegio - così confermando quanto già affermato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 4806 del 2005 - che le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per "impossibilità giuridica" dell'oggetto ove l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condòmini, da valere - oltre che per il caso oggetto della Delib. - anche per il futuro; mentre sono semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato. In proposito, va osservato che le attribuzioni dell'assemblea in tema di ripartizione delle spese condominiali sono circoscritte, dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, alla verifica ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre modifiche ai criteri legali di riparto delle spese, che l'art. 1123 c.c. consente solo mediante apposita convenzione tra tutti i partecipanti al condominio; di modo che l'assemblea che deliberi a maggioranza di modificare, in astratto e per il futuro, i criteri previsti dalla legge o quelli convenzionalmente stabiliti (delibere c.d. normative) si troverebbe ad operare in "difetto assoluto di attribuzioni".

Al contrario, non esorbita dalle attribuzioni dell'assemblea la deliberazione che si limiti a ripartire in concreto le spese condominiali, anche se la ripartizione venga effettuata in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o convenzionalmente, in quanto una siffatta deliberazione non ha carattere normativo e non incide sui criteri generali, valevoli per il futuro, dettati dall'art. 1123 c.c. e segg. o stabiliti convenzionalmente, nè è contraria a norme imperative; pertanto, tale Delib. deve ritenersi semplicemente annullabile e, come tale, deve essere impugnata, a pena di decadenza, nel termine (trenta giorni) previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2.

6.5. - Alla stregua di quanto sopra, vanno enunciati, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, i seguenti principi di diritto:

- "In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condòmini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.";

- "In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2) e 3), e che è sottratta al metodo maggioritario; sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condòmini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicchè la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2".
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
mi sto continuando a documentare e il mio caso
... è, come già spiegato, di palese nullità...quindi (gentilmente) non continuare a postare cose arcinote...non è questo un Tribunale.

Piuttosto decidi se sei disposto ad investire per fare valere le tue ragioni davanti ad un Giudice.

Ps.
Dato che si tratta di una norma inserita in regolamento di condominio e che continuerebbe a produrti danni...non ci penserei un attimo.
Anche il lasciar passare gli anni accettando "supinamente" rischia di passare per accettazione/approvazione della regola in deroga al criterio legale.
 

Gabel

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
si Dimaraz grazie di tutti i consigli e certo che mi farò valere sto solo aspettando di capire da chi farmi aiutare ed i costi poichè per ora è stato un bagno di sangue!
Ma nel mio precedente post che è sembrato ridondante in realtà c'era una domanda importante alla quale non ho avuto risposta e mi piacerebbe avere una tua opinione:

"se la nullità di questo verbale in oggetto si porta dietro anche l' "invalidità" (passatemi il termine) del decreto ingiuntivo che mi hanno fatto anni dopo."

grazie ancora non disturberò più sull'argomento.
saluti
GB
 

ugo chiacchia

Membro Junior
Altro Professionista
Tu hai ragione ma attenzione a quando tiri le conclusioni perché la tua mente è portata a essere di parte (giustamente) e devi mettere nel paniere che il giudice può sempre capire una cosa per un'altra, io ti consiglio di leggere quello che vuole presentare l'avvocato per correggere il tiro perché gli avvocati dopo giorni o mesi ricordano per filo e per segno quello che è il fatto? e poi resta comunque il fatto che il giudice giudica secondo la legge non i fatti, in che senso, se tu non eri proprietario all'epoca dei fatti perché non invalida la cosa demandando a una nuova presentazione della cosa? perché come hai detto tu l'avvocato si è limitato a l'ingiunzione e il giudice giudica quello che gli si espone, pertanto fai attenzione a cosa si scrive e come si presentano i documenti probanti
 

Gabel

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Ugo non puoi dire nulla di più giusto e condivido in pieno, ecco perchè mi documento, cerco di capire, chiedo delucidazioni e pareri...
Però è assurdo che debba fare io questo lavoro poiché non posso fidarmi di un professionista che è anche pagato per arrivare dove io non arrivo.
Purtroppo il mondo è pieno di queste situazioni in tutti gli ambiti.
Vabbè ora il problema principale è trovare un altro professionista del quale mi possa fidare e consigliare, non volendo per forza accaparrarsi un lavoro tanto lui non ci rimette nulla anzi ci guadagna comunque.
grazie ancora e un caro saluto
Gab
 

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