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Diesel21

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Buongiorno a tutti,
nel nostro condominio abbiamo un regolamento di natura contrattuale. Un condòmino ha chiesto di rifare a proprie spese una facciata laterale condominiale che ha in precedenza deturpato e modificato senza autorizzazione, aggravato di sporgenze sotto finestra, un lavandino, piastrelle, tettoie, un tubo esterno acqua con rubinetto, all'altezza del sottotetto, una apertura di porta esterna su sottotetto condominiale nel quale deposita materiale proprio. Tutto molto fattiscente. Abbiamo concesso e deliberato i lavori accordandoci che ripristinasse la facciata come in origine, durante i lavori ci siamo accorti che non toglieva la tubazione acqua e che manteneva la porta all'altezza del sottotetto. Interpellato l'amministratore mi ha riferito che al momento verrà tolto solo il rubinetto e non il tubo esterno, che dell'apertura se ne parlerà nella prossima riunione e che l'interessato chiederà di rimettere un nuovo lavandino con rubinetto. Non ho capito che senso ha "far uscire dalla porta quello che rientrerà dalla finestra".
I punti essenziali che ho trovato nel nostro regolamento:

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- In relazione a questi punti del regolamento contrattuale e alla luce dell'articolo 1102 del cc, il condòmino ha diritto a mantenere tubo esterno, rimettere lavabo e rubinetto? Se si a quali condizioni?

- L'amministratore ha il dovere di eseguire la delibera così com'è? Perchè rinvia alla prossima riunione una cosa già deliberata? Non è un errore rinviare arbitrariamente da parte dell'amministratore decisioni concordate in assemblea?

Ringrazio tutti per la partecipazione alla discussione.
 

Allegati

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Dimaraz

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Non avete deliberato alcun lavoro condominiale semmai avete "intimato" l'esecuzione di certi lavori.
Ne consegue che l'amministratore debba necessariamente riconvocare si che l'assemblea decida se agire ed in che modo contro il "deturpatore".

Che esista un regolamento di condominio Contrattuale non significa che possiate agire arbitrariamente contestando lavori fatti.
Ps.
Da quanto tempo sono stati realizzati?
 

Diesel21

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Non avete deliberato alcun lavoro condominiale semmai avete "intimato" l'esecuzione di certi lavori.
Ne consegue che l'amministratore debba necessariamente riconvocare si che l'assemblea decida se agire ed in che modo contro il "deturpatore".

Che esista un regolamento di condominio Contrattuale non significa che possiate agire arbitrariamente contestando lavori fatti.
Ps.
Da quanto tempo sono stati realizzati?

Abbiamo la delibera che approva i lavori preventivati con l'intesa che il muro sarà ripristinato come alle origini.
Il punto è che è stata rimessa a posto una sporgenza, eliminate piastrelle, lavandino e rubinetto, non eliminato il tubo esterno e la porta altezza sottotetto. Attività svolte in questa settimana.
Se abbiamo deliberato che l'interessato faceva i lavori ripristinando il muro come alle origini credo sia giusto che l'amministratore provveda a controllare che la delibera venga rispettata.
Ripropongo però le domande fatte sopra.
 

Dimaraz

Moderatore
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Abbiamo la delibera che approva i lavori preventivati
Ma se il lavoro viene commissionato e pagato dal condòmino che ha causato il danno quella che chiami delibera non ha alcun valore.
In ogni caso, visto che "credi", spiega quali atti debba compiere l'amministratore dando per scontato che già sappia dell'esecuzione "parziale" .
 

Diesel21

Membro Ordinario
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Ma se il lavoro viene commissionato e pagato dal condòmino che ha causato il danno quella che chiami delibera non ha alcun valore.
In ogni caso, visto che "credi", spiega quali atti debba compiere l'amministratore dando per scontato che già sappia dell'esecuzione "parziale" .

Aspetta, proviamo ad andare per gradi, ho il dubbio che la questione sia più complessa di quello che credevo, mi aiutate a rispondere prima a questo quesito?
- In relazione a questi punti del regolamento contrattuale pubblicati sopra, e alla luce dell'articolo 1102 del cc, il condòmino ha diritto a mantenere tubo esterno, rimettere lavabo e rubinetto (in quanto attualmente tolti)? Se si a quali condizioni?
 

Dimaraz

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Un regolamento di condominio Contrattuale ha valore "coercitivo" anche rispetto alle Leggi (es. Codice Civile) qualora tali norme siano derogabili.

Quindi se da un lato (norma dello Stato) un condòmino può fare libero uso delle parti comuni (purché non ne impedisca il parimenti uso o crei pericolo) ... dall'altro tale "diritto" viene ridotto come precisato nelle foto che hai riportato.
La clausola più "limitativa" è quella che pone questione sui vincoli "estetici".
Praticamente qualsiasi "opera visibile" che il singolo vorrà fare potrà essere contestata.
Il problema è che tale "contestazione" (se non accettara spontaneamente) può essere fatta valere solo con ricorso ad un Giudice... l'unico che potrebbe "ordinare" il ripristino ante lavori.
Limitatamente a certe opere (apertura/modifica finestra/portafinestra) serve autorizzazione di enti preposti ( Uff.. Tec. Comunale) che potrebbero ordinare il ripristino se opera fatta abusivamente.
 

Diesel21

Membro Ordinario
Altro Professionista
Un regolamento di condominio Contrattuale ha valore "coercitivo" anche rispetto alle Leggi (es. Codice Civile) qualora tali norme siano derogabili.

Quindi se da un lato (norma dello Stato) un condòmino può fare libero uso delle parti comuni (purché non ne impedisca il parimenti uso o crei pericolo) ... dall'altro tale "diritto" viene ridotto come precisato nelle foto che hai riportato.
La clausola più "limitativa" è quella che pone questione sui vincoli "estetici".
Praticamente qualsiasi "opera visibile" che il singolo vorrà fare potrà essere contestata.
Il problema è che tale "contestazione" (se non accettara spontaneamente) può essere fatta valere solo con ricorso ad un Giudice... l'unico che potrebbe "ordinare" il ripristino ante lavori.
Limitatamente a certe opere (apertura/modifica finestra/portafinestra) serve autorizzazione di dnti preposti ( Uff.. Tec. Comunale) che, pure lui, potrebbe ordinare il ripristino se opera fatta abusivamente.

Grazie per questa risposta Dimaraz, perchè molto sintetica e chiara, vorrei però approfondire il tema perchè può essere utile per me ma anche per gli altri.
Alla luce di quanto hai spiegato, parlando quindi di modifiche che possono andare in conflitto con il regolamento contrattuale stesso, ci sono limiti di tempo per poter far valere contestazioni davanti ad un Giudice? Mi risulta in linea generale che le delibere che vanno in conflitto con i regolamenti contrattuali non abbiano limiti di tempo ma che la giurisprudenza non si sia espressa sempre in modo uniforme. Potete darmi gentilmente qualche parere? Approfondiamo il tema? Grazie in anticipo...
 

Dimaraz

Moderatore
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Mi risulta in linea generale che le delibere che vanno in conflitto con i regolamenti contrattuali non abbiano limiti di tempo ma che la giurisprudenza non si sia espressa sempre in modo

Perché svariate sono le casistiche e non tutte possono essere coincidenti come sentenza (senza contare il "libero arbitrio" dei Giudici che sono e comunque restano uomini).

Nello specifico di certe "infrazioni" (fatti salvi i doveri di aver ottenuto i permessi edilizi) si può invocare la decorsa usucapione (20 anni o 10 anni).
 

Diesel21

Membro Ordinario
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Perché svariate sono le casistiche e non tutte possono essere coincidenti come sentenza (senza contare il "libero arbitrio" dei Giudici che sono e comunque restano uomini).

Nello specifico di certe "infrazioni" (fatti salvi i doveri di aver ottenuto i permessi edilizi) si può invocare la decorsa usucapione (20 anni o 10 anni).

Ma, sempre in presenza dei punti che replico qui per comodità,
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c'è una sorta di margine per poter fare delle piccole modifiche esterne come per esempio mettere delle pensiline? C'è uno spartiacque o le norme vanno intese in modo rigido? Cosa si potrebbe fare e cosa no?
 

Dimaraz

Moderatore
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Troppe sono le variabili per poter tracciare una "linea" netta e precisa.
Intanto bisogna inttendersi sul corretto uso dei sostantivi (spesso assumono valenze diverse nel "dialetto" del posto) poi tenere conto che norme locali possono differire da quelle nazionali, aggiungici la variabile umana (tolleranza confinanti ed interpretazioni dei Giudici)... e ti ritrovi con un bailamme che diventa "rendita perpetua" per periti ed avvocati.

Nello specifico con "pensilina" s'intende una piccola struttura a copertura di infissi (porte e finestre) fissata a parete, senza pilastri di sostegno con sporgenza inferiore ad 1 metro.
Non necessita di permesso (licenza edilizia) ma se uno dei condòmini la ritiene lesiva del decoro architettonico del palazzo deve ricorrere ad un Giudice.
 

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