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Lucianone

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L’appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale.

Poiché il sottotetto non è espressamente compreso nel novero delle parti comuni individuate dall'articolo 1117 del Codice civile, la sua appartenenza va determinata in base al titolo. Se la proprietà non è indicata nel titolo, il sottotetto di un edificio si considera comune solo nel caso in cui per le sue caratteristiche risulti destinato oggettivamente all'uso di più utenti o all'esercizio di un servizio di interesse condominiale.
 

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