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toromike

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Condòmino proprietario
Salve, ho bisogno del consiglio di un esperto.
Premetto che sono proprietario di un appartamento al piano terra con giardino su tre lati, di un condominio di tre piani.
All'ultima riunione di condominio ho proposto di poter fare un gazebo in legno con copertura fissa addossato al mio muro posto alle spalle della palazzina quindi non modificando l'aspetto frontale della stessa, tutti erano d'accordo tranne il proprietario al primo piano sopra di me, dicendo che sarebbe stato un'ottimo trampolino per i ladri. Nel verbale ho ottenuto la maggioranza ma il consenso contrario del proprietario su di me.
Nel frattempo ho studiato meglio la situazione in modo da non creare attriti tra noi, per cui ho trovato una soluzione diversa, una pergotenda molto più snella del gazebo di una grandezza di circa 5,90 mt x 4,50 mt, ci sono solo due traverse che dal mio muro raggiungono i pali posti a circa 4,20 dal filo del suo balcone e con tenda in pvc retraibile.
Devo presentare questa richiesta all'assemblea di condominio?Per la pergotenda dovrebbe esserci più tolleranza.....

Grazie in anticipo.
 

Dimaraz

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Formalmente non hai alcun obbligo di chiedere autorizzazione per installare una struttura "mobile" in quanto non è lesiva del diritto di "veduta in appiombo" che vanta chi abita sopra.

Comunque mantenere un atteggiamento "rispettoso e conciliante" offre maggiori garanzie di quieto vivere.

Ps.
La "questione" sicurezza non era opponibile e puramente pretestuosa...ma oltre al diritto di veduta vi erano questioni di "cubatura" che anche le autorità locali potevano (forse) vietare
 
Ultima modifica:

toromike

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
Stamane sono andato a parlare con il proprietario del piano di sopra spegando come sarebbe venuta nei particolari la pergotenda, allora dopo che ha detto di sì davanti a tutti all'ultima assemblea, si è messo a delirare dicendo che noi nel condominio facciamo quello che vogliamo, che alla fine facciamo sempre quello che vogliamo, premetto che lo stesso ha già avuto una bella discussione con denuncia con altri due condòmini....diciamo che è un pò la pecora nera del condominio.....la mia paura è che se vado avanti con la pergotenda potrebbe appellarsi a qualcosa....lui batte molto sul fatto che malintenzionati potrebbero usare la struttura per poter salire da lui!! A cosa vado incontro se continuo per la mia strada?
 

Dimaraz

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Solitamente "can che abbia non morde"...ma di scemi che pensano di avere sempre "diritti" inesitenti ne è pieno il mondo e i peggiori sono anche quelli che intasano le aule dei Tribunale con cause che non dovrebbero nemmeno mai iniziare.

Nessun Giudice degno di tal nome potrebbe avvalorare le sue assurde opposizioni...ma si sa ...l' Italia è la patria del Diritto e dei liberi "interpreti".
Esiste una sentenza di un Tribunale generico che ha attibuito la colpa per un furto ad un impresa.
Non si trattava di "pergola" ma di "ponteggi" (impalcature per lavoro) lasciati incostuditi.

Trovo "aberrante" simile interpretazione visto che allora, per similitudine, uno diviene colpevole per il solo fatto di abitare al piano terreno di un edificio che, provvisto di tettoie o terrazzini, permette ai più "dinamici" di arrampicarsi facilmente.
 

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Sempre per altro manufatto ma in contrasto con l'altra sentenza:

il Pretore di Roma, con ordinanza 18.4.1979 ha
rigettato una domanda di un condominio diretta alla rimozione in via
d’urgenza di grate ornamentali apposte ai balconi degli appartamenti
sottostanti che detto condominio assumeva idonee a costituire
innovazioni pregiudizievoli della sicurezza del fabbricato ai sensi
dell’art. 1120 Cod. Civ. in quanto suscettibili di agevolare l’accesso
di eventuali malintenzionati (ladri). Il Pretore di Roma ha fondato la
propria decisione sulla circostanza per cui le grate ornamentali erano
state poste nel rispetto delle distanze legali delle costruzioni dalle
vedute previste dall’art. 907 Cod. Civ. Alla luce di ciò ha statuito che
l’iniziativa giudiziale di un condominio, rivolta alla rimozione di
qualsiasi manufatto posto in opera da altro condòmino e che si assume
diminuisca la sicurezza esclusivamente se siano violate le distanze
verticali stabilite dall’art. 907, terzo comma Cod. Civ
 

toromike

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
Grazie mille, vado avanti per la mia strada....con la speranza che si rassegni....altrimenti la cosa sarà lunga...ti ringrazio tantissimo!
 

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