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milanesi

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Condòmino proprietario
Vogliate suggerirmi quali provvedimenti adottare quando uno dei due condòmini su uno stesso pianerottolo non trovano un accordo per l'utilizzo personalizzato delle parti comuni. Uno dei due desidera che la superficie rimanga sgombra da qualsiasi oggetto; mentre l'altro la utilizza con quadri alle pareti, tavolini e piante di personale gusto, senza alcun avviso all'altro condòmino. Un richiamo verbale e una raccomandata dell'amministratore non hanno sortito alcun effetto. Il regolamento di condominio vieta solo oggetti ingombranti, ma il non utilizzo del pianerottolo come prolungamento della propria proprietà deve essere imposto a persone di dubbia educazione (vedi foto). Foto.jpg v
 

Dimaraz

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Se non volete che atri, pianerottoli e corridoi comuni vengano "deturpati" da oggetti, piante e quadri non fate altro che mettere divieto in regolamento di condominio integrandolo anche con adeguata sanzione che verrà comminata sempre su decisone dell'assemblea (fino a 200 Euro, e fino a 800 se infrazione viene reiterata).

Se il regolamento di condominio non contempla tali norme sarebbe consigliabile modifica ma con decisione presa all'unanità in modo da rendere "contrattuale" il Regolamento...altrimenti il proprietario "arredatore" potebbe sempre impugnare le decisioni.

L'art. 1118 stabilisce che ogni condòmino possa fare uso delle parti comuni, salvo crei danno o pari uso agli altri.
Difficile immaginare che un Giudice qualifichi come "deturpamento" o "intralcio" quello che evidenzi nella foto.

"è possibile collocare piante ornamentali, zerbini, tappeti ecc., purché non limitino o rendano comunque pericoloso per il loro ingombro, l'accesso alle scale" [Cass. Sez. II, 6 maggio 1988, n. 3376
 
Ultima modifica:

milanesi

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Condòmino proprietario
L'unanimità in un condominio di 150 condòmini è utopia e basterebbe il "no" del proprietario arredatore a rendere vano il tentativo di modifica del regolamento.
Troppo spesso la legge tutela i più prepotenti o più disonesti, all' "Italiana".
 

Dimaraz

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Senza polemica o interesse nel difendere il tuo antagonista...ma pure lui potrebbe muoverti la stessa accusa.

Tu vorresti "dettare Legge" secondo il tuo gusto personale (lasciare priva di inutili "orpelli" l'area comune...cosa che condivido)...ma altri possono ritenere che tali oggetti siano un "abbellimento" e visto che l'area è pure di loro proprietà è lecito che ne facciano uso (fintanto che non ti arrecano danno).

Se decidi di vivere in Condominio (come in società) ne accetti le regole democratiche e i compromessi ...altrimenti devi scegliere una residenza singola il più possible staccata se non persino discretamente isolata (anche con i confinanti possono sorgere problemi).

Ti ho citato l'unanimità perchè sarebbe l'unico modo di aver certezza che alcuno possa contestare eventuali norme che, se scelte a maggioranza, potrebbero essere impugnate in cause lunghe, costos e dall'esito incerto in funzione di quale sarebbe la lesione...ma nulla vieta che possiate appunto deliberare anche con maggioranze di solo 1/3...con i rischi spiegati.

Parli di un Condominio di 150 proprietari...sei poi tanto sicuro che la maggioranza di essi condividano l'idea di parti comuni completamente "spoglie"?
 

milanesi

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Condòmino proprietario
L'art. 1118 stabilisce che ogni condòmino possa fare uso delle parti comuni, salvo crei danno o pari uso agli altri. Se in un sottoscala c'è posto per una bicicletta, se mettessi la mia vieterei ad un altro di metterla. Quindi mi sembra più giusto che nessuno la metta e che possa essere usato solo per necessità condominiali oppure è più giusto che ci metta io quello che desidero secondo il mio gusto perchè ho occupato il posto per primo?
;
 

Dimaraz

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Beh...in primis una bicicletta non è assimilabile ad una piantina o ad un poster/quadro appeso ad una parete.

Nello specifico devi "comprendere" il significato insito di una Legge tenendo presente il combinato dei vari commi o articoli.
Quindi la locuzione "pari uso agli altri" non significa che si possa fare una cosa solo e sempre se sia possibile il contemporaneo utilizzo da parte di tutti...ma che a tutti sia permessa tel facoltà.

Occorre distinguere i singoli casi: nello specifico una bici può anche "sostare" temporaneamente in un area comune (salvo divieto esplicito)...ma un area comune non può diventare una "parcheggio perpetuo" ad uso esclusivo per decisione unilaterale.

Tal cosa è giurisprudenzialmnete assodata.
 

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Buonasera sono la Dott.ssa Angela Rita Di Candia di Manfredonia, due anni fà ho frequentato il corso abilitante per diventare amministratore di condominio, sono iscritta all'associazione ANACI e sono alla ricerca di condòmini da amministrare su Manfredonia.
Ho un'esperienza lavorativa di tre anni. Spero di avere presto riscontro.
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