Ennio A. Rossi
Membro Junior
- Commercialista
Considerazioni generali:
La nostra legge tutela i rapporti di vicinato; in particolare, stabilisce che all’interno di un edificio in condominio non vengano tenuti comportamenti o svolte attività che turbino la tranquillità della vita quotidiana e, in particolare, notturna. La norma contenuta nell’articolo 844 del codice civile e tutela quei soggetti che subiscono immissioni di fumi, vibrazioni e rumori, quali propagazioni provenienti dalla proprietà vicina. Può riguardare immissioni causate da attività di produzione, ma anche provenienti da civili abitazioni, come spesso nell’ambito condominiale. L’intervento del giudice è volto a contemperare le diverse esigenze e a ridurre le immissioni che superino la normale tollerabilità.
Nel caso di specie
la quiete del vicino non è turbata da comportamenti evitabili degli altri vicini, ma da quello di un soggetto privo di capacità di controllo sui propri istinti, quale un minore in tenerissima età. È evidente che la responsabilità si sposta sui genitori dell’infante, che potrebbero essere chiamati ad intervenire per ridurre le turbative dovute al pianto del figlio, fino addirittura alla previsione di opere di insonorizzazioni delle pareti divisorie fra le proprietà. Il vicino che si lamenta dovrà però contemperare le sue esigenze di quiete con una certa tolleranza, dovuta alla particolare situazione nella quale rimangono imprescindibili i bisogni e i diritti del minore.
La nostra legge tutela i rapporti di vicinato; in particolare, stabilisce che all’interno di un edificio in condominio non vengano tenuti comportamenti o svolte attività che turbino la tranquillità della vita quotidiana e, in particolare, notturna. La norma contenuta nell’articolo 844 del codice civile e tutela quei soggetti che subiscono immissioni di fumi, vibrazioni e rumori, quali propagazioni provenienti dalla proprietà vicina. Può riguardare immissioni causate da attività di produzione, ma anche provenienti da civili abitazioni, come spesso nell’ambito condominiale. L’intervento del giudice è volto a contemperare le diverse esigenze e a ridurre le immissioni che superino la normale tollerabilità.
Nel caso di specie
la quiete del vicino non è turbata da comportamenti evitabili degli altri vicini, ma da quello di un soggetto privo di capacità di controllo sui propri istinti, quale un minore in tenerissima età. È evidente che la responsabilità si sposta sui genitori dell’infante, che potrebbero essere chiamati ad intervenire per ridurre le turbative dovute al pianto del figlio, fino addirittura alla previsione di opere di insonorizzazioni delle pareti divisorie fra le proprietà. Il vicino che si lamenta dovrà però contemperare le sue esigenze di quiete con una certa tolleranza, dovuta alla particolare situazione nella quale rimangono imprescindibili i bisogni e i diritti del minore.