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AmmIo

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
Buongiorno a tutti,

i condòmini mi stanno assillando per il fatto che i tecnici interpellati per lo studio di fattibilità del Superbonus 110% richiedono incombenze ritenute non necessarie (secondo loro, al solo fine di ottenere compensi per prestazioni non rilevanti ai fini del Superbonus 110%).

In effetti, nelle tante faq lette non sono riuscito ad ottenere un definitivo chiarimento su una norma che viene interpretata in molteplici modi, rallentando o addirittura bloccando il procedimento per usufruire dell’agevolazione Superbonus 110% e chiedo quindi in questo forum se una ridistribuzione degli spazi interni di un appartamento in condominio (con spostamento di pareti, riposizionamento del bagno ed altre modifiche in “edilizia libera”) che non rientrano dunque negli interventi abusivi gravi (quali violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione) debbano essere rilevati e comunicati al Comune ed al Catasto o se l’asseveratore debba “limitarsi” a verificare solo gli eventuali gravi abusi di cui sopra; in sintesi, la conformità urbanistica richiesta dalla normativa relativa al Superbonus 110% deve o meno tener conto degli interventi in edilizia libera?

Inoltre, l’agevolazione può essere rallentata o bloccata trovandosi nella condizione in cui in occasione di precedenti interventi non si è adempiuto alla presentazione della CILA al Comune pur non realizzando interventi abusivi gravi (ma semplici violazioni amministrative quali la mancata presentazione della CILA).

Nei casi sopraindicati E’ NECESSARIO – ai fini dell’ottenimento del Superbonus 110% - far rifare la planimetria e depositarla al Comune ed al Catasto, pur se questa non riporta differenze che indichino gravi abusi o che comportino differenza di rendita catastale e quindi se vi sia la conformità richiesta dalla normativa Superbonus 110%?
 

Studio Verlicchi

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
Buon giorno.
Per come l'ho capita io, la conformità urbanistica deve essere attestata da un tecnico abilitato.
Se l'intervento per il quale si richiederà lo sgravio fiscale è incentrato esclusivamente sulle parti comuni, questa attestazione deve/può limitarsi alla verifica su tali parti. Se, invece, coinvolge anche parti private (es: sostituzione infissi, caldaia.....) allora deve essere redatta anche per le singole unità immobiliare
Il tecnico incaricato per questa verifica, le saprà dire cosa deve ritenersi opera difforme e cosa no, nonchè come procedere per la eventuale sanatoria (ammesso che rientri nelle opere sanabili).
La cosa certa che posso dirle è che l'attestazione in questione, non è una spesa in più non richiesta per accedere ai contributi, anzi, è la base di partenza per avviare il procedimento. Le imprese serie non prendono neppure in considerazione l'esecuzione di opere su edificio non certificato.
 

AmmIo

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
Probabilmente non sono riuscito a spiegarmi bene.
Non intendo dire che l'attestazione di conformità (asseverazione) è una spesa in più.
A detta dei condòmini i tecnici abilitati cercano di "frodare" volendo regolarizzare situazioni che non incidono sull'ammissione al superbonus, quale, per esempio la difformità della planimetria catastale (a seguito dell'esecuzione di lavori in edilizia libera). A quanto sembra i tecnici, per dare l'ok all'agevolazione superbonus, dovrebbero invece far obbligatoriamente sanare solo eventuali gravi abusi (sempre se sanabili). I TECNICI DOVREBBERO RILASCIARE IN OGNI CASO LA CONFORMITA' URBANISTICA, ANCHE IN CASO DI VIOLAZIONI / ABUSI ENTRO IL 2% (e non obbligare a rifare, per esempio, la planimetria, in quanto, anche se difforme, non è ostativa all'ottenimento dell'agevolazione).
Qualcuno ha considerazioni sul punto?
 

Studio Verlicchi

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
A detta dei condòmini i tecnici abilitati cercano di "frodare" volendo regolarizzare situazioni che non incidono sull'ammissione al superbonus
Se partiamo dal presupposto che i tecnici professionisti "frodino" i propri clienti, direi che andiamo proprio male. Se il tecnico interpellato non ispira fiducia, consultatene un altro.
 

AmmIo

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
Probabilmente, a giudicare dalle risposte, non riesco ancora a spiegarmi.
Vorrei riuscire a comprendere, al fine di tutelare e consigliare correttamente i condòmini, come devono essere fatte le cose secondo norma (e non dovermi basare sulla fiducia ai tecnici)!
Occorre che il tecnico, pretendendo giustamente un compenso extra non agevolabile, rettifichi anche la planimetria oppure se non ci sono abusi (così come descritti dalla legge) questa incombenza è superflua?
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Vorrei riuscire a comprendere, al fine di tutelare e consigliare correttamente i condòmini, come devono essere fatte le cose secondo norma (e non dovermi basare sulla fiducia ai tecnici)!

Beh...pretendi una risposta valida oppure una che vi(gli) sia di comodo ma priva di opponibilitá?
Perché stai chiedendo parere generico (su cui poi spiego) ma non puoi pretendere un "visto" da esibire ai professionisti interpellati ...i soli che possono giudicare la gravità degli "abusi" ...loro hanno ispezionato l'immobile e loro si assumono responsabilità per quanti asseverano.

Tornando sul quid della domanda quelli che hai elencato vsono comunque "abusi".
La definizione "attività libera" non deve trarre in inganno, lo spostamento di tramezze, la modifica nella distribuzione degli ambienti etc. etc. sono opere che richiedono comunque un titolo abilitativo.

Quindi prima vanno sanate (se possibili) tali irregolarità e dopo si potrà godere del bonus.

Anche se il professionista incaricato si assume la responsabilità di ciò che firma....in caso di controllo (estremamente probabile) i primi responsabili sono i committenti/fruitori del bonus.
 

AmmIo

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
Non "pretendo" una risposta di comodo (che, in caso di controlli, non serve a niente) ma vorrei solo sapere cosa devono riscontrare i tecnici per asseverare la conformità.
Secondo qualcuno, i tecnici dovrebbero limitarsi a riscontrare eventuali e specifici abusi (che ho elencato sopra) e lo spostamento di pareti non rientrerrbbe in tali abusi.
Gli abusi ostativi al rilascio dell'asseverazione di regolarità urbanistica sono solo alcuni; se si sono spostate pareti in edilizia libera o fatti lavori per i quali occorreva una CILA (che non è titolo abilitativo o autorizzativo) la conformità urbanistica esiste.
È così oppure anche una discrepanza nella planimetria deve essere "regolarizzata" (e non "sanata" perché non c'è nulla da sanare, non essendo abuso)?
La domanda è semplice ma mi sto rendendo conto che molti non se la pongono (e fanno regolarizzare, pagando, anche ciò che non è abuso).
Sbaglio?
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Non "pretendo" una risposta di comodo...
Era una formulazione "retorica"...nulla di personale.

Gli abusi ostativi al rilascio dell'asseverazione di regolarità urbanistica sono solo alcuni; se si sono spostate pareti in edilizia libera o fatti lavori per i quali occorreva una CILA (che non è titolo abilitativo o autorizzativo) la conformità urbanistica esiste.
È così oppure anche una discrepanza nella planimetria deve essere "regolarizzata" (e non "sanata" perché non c'è nulla da sanare, non essendo abuso)?

Io posso anche capire che a Roma abbiate un certa predisposizione ...ma hai un concetto errato di "titolo abilitativo"...se vuoi chiamiamoli "titoli minori o residuali" ma se non presentati (implica l'assunzione di responsabilità di un professionista che certifica la rispondenza ai criteri di Legge e sottointendono il silenzio/assenso) determinano un "abuso".

Che poi tali opere realizzate in assenza dei relativi "titoli normativi" non siano abuso grave che implichi la demolizione/ripristino non muta la sostanza: un abuso/irregolarità inibisce il godimento del Bonus (e non solamente del Superbonus).

Magari un ripassino ti giova:


Ps.
Non confondere "sanatoria" con "condono".
 

AmmIo

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
In risposta alla frase infelice " Io posso anche capire che a Roma abbiate un certa predisposizione ..." sarebbe facile ribattere scrivendo "io posso anche capire che comprendere l'italiano non è da tutti"...ma preferisco insistere nel merito, invitando a rileggere ciò che ho scritto prima.

Non si tratta di qualcosa di personale ma solo di cercare di tutelare i condòmini da soprusi da parte di tecnici poco... professionali (e probabilmente ignoranti).

Ribadisco la mia domanda in termini più
elementari: se la planimetria non coincide (per lavori eseguiti in passato CHE RIENTRANO NELLA TOLLERANZA PREVISTA DEL 2% ) c'è l'obbligo di pagare un tecnico per rifarla e depositarla al Comune e/o al Catasto?
Il non farlo, è ostativo per l'agevolazione?
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Non si tratta di qualcosa di personale ma solo di cercare di tutelare i condòmini da soprusi da parte di tecnici poco... professionali (e probabilmente ignoranti).

Non imputerei di "ignoranza" quei professionisti che si trovano a "combattere" con norme scritte con i piedi, ambigue e arzigogolate...specie quando poi sono chiamati a rispondere personalmente.

Presumo che tu (in funzione di amministratore degli interessi dei tuoi assistiti) ti sia già rivolto a più di un professionista...e se la risposta non cambia un motivo ci sarà.

In risposta alla frase infelice " Io posso anche capire che a Roma abbiate un certa predisposizione ..." s
Sempre nulla di personale....ma certe frasi escono automaticamente quando faccio la statistica di dove provengono certe domande(e ovviamente non sono circoscritte a Roma)

sarebbe facile ribattere scrivendo "io posso anche capire che comprendere l'italiano non è da tutti".

e sarebbe ennesima dimostrazione di inutile sarcasmo e/o presunzione...visto che si è dimostrato chi abbia lacuna nella "conoscenza" lessicale/normativa.

Ribadisco la mia domanda in termini più
elementari: se la planimetria non coincide (per lavori eseguiti in passato CHE RIENTRANO NELLA TOLLERANZA PREVISTA DEL 2% ) c'è l'obbligo di pagare un tecnico per rifarla e depositarla al Comune e/o al Catasto?
Il non farlo, è ostativo per l'agevolazione?

La risposta era già scritta e facilmente desumibile...la riformulo così anche un bambino dell'asilo possa comprendere:

SI e ancora SI
 

AmmIo

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
Constato che il livello si abbassa sempre di più...
Ignorante è chi non sa (e chi non fa niente per sapere), compreso chi si limita a rispondere con un SI o con un NO per proprie convinzioni, senza riferimenti alle norme esistenti.
Il fatto che più di un tecnico interpellato risponda IN MODO INTERESSATO (ossia per guadagnarci) che occorra rifare tutte le planimetrie di un condominio ... non vuol dire che ciò sia richiesto.

Evito di riformulare la domanda, in quanto sarebbe inutile per chi non vuol (o non sa) comprenderla ma invito chi volesse confrontarsi ad un livello più e!evato, NORME ALLA MANO, a farmi conoscere come la pensa.
Io ho letto solo che l'agevolazione spetta in ogni caso A MENO DI GRAVI E SPECIFICATI ABUSI (per i quali esiste anche intolleranza del 2%); qualcuno ha visto scritto in qualche norma che la planimetria non corrispondente sia n abuso rientrante in quelli ostativi?
Se non è scritto ...ergo ...la risposta precedente dovrebbe essere NO.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Constato che il livello si abbassa sempre di più...

Non certo per mia colpa...sei tu che vieni a porre una questione con "pretese" di avere risposta di comodo.
Il forum non è un servizio di consulenza a pagamento.
Quanti sono intervenuti ti hanno spiegato nel miglior modo possibili e sono stati univoci al pari dei professionisti che hai consultato "su piazza".

o ho letto solo che l'agevolazione spetta in ogni caso A MENO DI GRAVI E SPECIFICATI ABUSI (per i quali esiste anche intolleranza del 2%); qualcuno ha visto scritto in qualche norma che la planimetria non corrispondente sia n abuso rientrante in quelli ostativi?
Se non è scritto ...ergo ...la risposta precedente dovrebbe essere NO

Tu hai letto qui avrai letto là...ma è palese che non hai la preparazione adeguata per discutere su certe materie....e non ho usato il Condizionale.

Ps.
Il fatto che più di un tecnico interpellato risponda...

Più di uno... o tutti?
Perchè se ne hai trovati "di tuo gradimento" non affidate a loro le responsabilità?

Ora attento a come scrivi...esistono delle Regole in questo forum e tu sei già sul limitare delle stesse.
 

AmmIo

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
Purtroppo per qualcuno, sono solito rispettare le norme (anche quelle relative al forum) e dunque le "minacce" di prestare attenzione non mi toccano.
Sempre purtroppo per qualcuno (che non avrà certamente seguito studi accademici) ho l'abitudine di riferirmi a norme certe che nessuno mi ha finora indicato per supportare le proprie convinzioni.
Non raccogliendo provocazioni, riferisco che in altro forum mi è stata cortesemente indicata una consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate (che, nel giusto spirito del forum, allego a beneficio delle persone perbene ed educate "non quaqquaraquá) che contrasta con le conclusioni (sconclusionate) di chi scrive con ignorante arroganza ....

Quindi, alla luce di tale circolare, la risposta data prima dovrebbe essere errata ed occorrerebbe rispondere e NO?
 

Allegati

  • Abusi sanatoria.pdf
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Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
che contrasta con le conclusioni (sconclusionate) di chi scrive con ignorante arroganza

Si che ti avevo avvisato...spiace constatare che appartieni alla categoria dei "sbruffoni ignavi"...sei qui a chiedere pareri e invece di ringraziare sputi sul servizio offerto.

A quanto pare sei talmente malfidente che non convinto di quanto spiegato dai professionisti consultati ti sei prodigato a chiedere lumi su più forum e come un qualsiasi babbeo sei più propenso a dare credito a chi ti risponde secondo quel che ti torna comodo...ammesso e non concesso che chi ti ha rimandato a quel documento avesse chiaro il motivo.

Quella "consulenza giuridica" dell' AdE (organo che non è specificatamente qualificato in ambito giuridico e le cui consulenze/circolari non sono probanti in caso di Giudizio) mi era nota...e (a tua differenza) letta interamente con cognizione di causa.
Riporta data anteriore al Disegno di Legge sul Superbonus 110%...ma ciò non costituisce pregiudizio.
La domanda verte sulla possibilità che venga o meno disconosciuta l'agevolazione/bonus in presenza di una serie di interventi eseguiti in un immobile (su cui peraltro grava un condono per abuso edilizio non ancora sanato) in modo difforme da quanto progettato...ma limitatamente ad interventi di cui riporto il passo:

In particolare si chiede se su uno stabile oggetto di domanda di condono e non ancora sanato, si effettuano per esempio spese di sostituzione di un impianto termico o altri interventi di edilizia libera, può essere disconosciuta la detrazione fiscale? La norma non prevede tale disconoscimento, ma si chiede conferma di tale interpretazione.

Quindi... "capra" come puoi paragonare un impianto elettrico ad opere che hanno "stravolto" la distribuzione e dimensione delle singole abitazioni???

L'Agenzia ovviamente risponde che per la sola parte inerente l'edilizia libera non vi sono motivi ostativi al godimento dei bonus...ma che la scrivente non è organo competente a stabilire se determinati lavori richiedano titoli abilitativi (CILA-SCIA-PERMESSO DI COSTRUIRE etc. cosa che compete alle autorità locali)...e precisa che nel caso sussistono 2 ipotesi/variabili:

In merito alle opere edilizie difformi, si possono distinguere, in relazione all'eventuale
decadenza dal beneficio, due situazioni:

a) la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di
intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente
considerate in una denuncia d'inizio di attività ma, tuttavia, conformi agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;

b) la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli
strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai
benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa



Quindi solo un "caprone" può leggere al contrario di quanto effettivamente precisato.

Argomento chiuso.
 
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