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MARTELLI ROBERTO

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Salve , nel nostro condominio abbiamo una siepe all'incrocio di una strada comunale alta 1,30 cm.
il Comune ci ha ingiunto di abbassarla a 1 mt. Vorrei sapere se esiste una legge/ norma/ codice strada che INEQUIVOCABILMENTE definisce la misura max. e lunghezza evitando cosi le singole interpretazioni circa la visibilità.
grazie
 

Dimaraz

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In tema di distanze di piante dal confine esiste Legge Nazionale (Codice Civile)...ma in caso di disposizioni locali più restittive ...queste hanno precedenza/prevalenza.

Verifica ma dubito che dal Comune ti facciano una richiesta che non corrisponda alle norme in loco.
 

MARTELLI ROBERTO

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Grazie, esiste una norma del codice della strada che definisce chiaramente le distanze dal ciglio strada ma io non ho trovato nulla riguardo all'altezza delle siepi. Ho chiesto in Comune se esiste un regolamento locale e subito l'Assessore alla viabilità mi ha detto di si ma alla mia PRECISA richiesta di visionarlo è saltato fuori che non è mai esistito nulla. So di altri Comuni dove il Sindaco ha emesso delle disposizioni ad hoc .
 

Dimaraz

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Per quanto io sappia non esiste norma limitatrice delle altezze...nel senso che si prevedono delle distanze da rispettare rispetto ad un confine in funzione dell'altezza di certe specie.
Nell' Art. 892 del CC si cita specificatamente l'esempio una siepe "viva" che dovrà essere almeno a 50 cm. dal confine...e la si assimila a piante da frutto di massimo 250 cm. di altezza.
 

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Ho chiesto in Comune se esiste un regolamento locale e subito l'Assessore alla viabilità mi ha detto di si ma alla mia PRECISA richiesta di visionarlo è saltato fuori che non è mai esistito nulla.

Assessore da rimuovere.

Non dovrei "interessarmi" in modo tanto approfondito ad una questione...bisognerebbe mi limitassi alla spiegazioni generali e lasciare certi compiti a chi di dovere...ma tant'è:

http://territorio.comune.sandonatom...io/Regolamento Edilizio modificato da PGT.pdf

Pagina 55
Articolo 104 - Recinzioni
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista,
debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Col
provvedimento abilitativo, possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità alla
circolazione stradale o di rispettare il decoro urbano in cui si inseriscono.
3. Fatte salve eventuali specificazioni contenute nella pianificazione particolareggiata esecutiva, le
recinzioni tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

a) con muro pieno di altezza massima 2.10 m: il muro, dovrà comunque presentare aperture, protette
da inferriate o elementi analoghi, per una quota parte non inferiore al 25 % della sua superficie
complessiva;
b) con muretto o cordolo di altezza massima 40 cm sovrastato da cancellate o siepi, per un altezza
complessiva non superiore a 2.10 m; verso gli spazi pubblici non è ammesso l’utilizzo di reti.
c) le recinzioni tra le proprietà possono essere realizzate con siepi e reti poste all’interno, per un
altezza non superiore a 2.10 m;

Salvo diversa specificazione credo che il testo non ponga dubbi.
 

MARTELLI ROBERTO

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Assessore da rimuovere.

Non dovrei "interessarmi" in modo tanto approfondito ad una questione...bisognerebbe mi limitassi alla spiegazioni generali e lasciare certi compiti a chi di dovere...ma tant'è:

http://territorio.comune.sandonatomilanese.mi.it/Sito Area Tecnica/regolamenti/Regolamento Edilizio/Regolamento Edilizio modificato da PGT.pdf

Pagina 55
Articolo 104 - Recinzioni
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista,
debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Col
provvedimento abilitativo, possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità alla
circolazione stradale o di rispettare il decoro urbano in cui si inseriscono.
3. Fatte salve eventuali specificazioni contenute nella pianificazione particolareggiata esecutiva, le
recinzioni tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

a) con muro pieno di altezza massima 2.10 m: il muro, dovrà comunque presentare aperture, protette
da inferriate o elementi analoghi, per una quota parte non inferiore al 25 % della sua superficie
complessiva;
b) con muretto o cordolo di altezza massima 40 cm sovrastato da cancellate o siepi, per un altezza
complessiva non superiore a 2.10 m; verso gli spazi pubblici non è ammesso l’utilizzo di reti.
c) le recinzioni tra le proprietà possono essere realizzate con siepi e reti poste all’interno, per un
altezza non superiore a 2.10 m;

Salvo diversa specificazione credo che il testo non ponga dubbi.

Grazie x l'approfondimento ma quanto scritto al punto 2 non fa altro che confermare l'assoluta discrezionalità del concetto di " visibilità della circolazione. Saro' pignolo ma fino a quando non vedo scritto chiaramente altezza max e lunghezza tutto puo' essere soggettivo. Ti assicuro che non esiste in Italia una specifica precisa. Sarebbe semplicissimo dire " Le siepi situate in prossimità degli incroci non devono essere piu' alte di 1 mt per una lunghezza di 6 mt minimo" elementare no ?
 

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Elementare? No...tutt'altro.

La visibilità impedita da una barriera (siepe) e funzione anche di altri svariati parametri (esempio distanza e altezza della carreggiata rispetto alla siepe).

Ho già detto che non mi risultano specificate misure limite in altezza da chi "cura" le strade.
Per inciso la quota di 1 metro sarebbe già troppo elevata per molti mezzi circolanti.

I limiti di altezza sono sempre riferiti ai rapporti fra privati e quelli che ti ho linkato riguardano il tuo Comune.
Nel mio il limite è ben inferiore (cm. 150).

Oltre non saprei cos'altro dirti...hai chiesto lumi e ti ho risposto.
Ti hanno imposto la misura di cm.100 adducendo norma...tu presenta copia dove si indica 210 ...pretendi che ti mostrino dove è specificata la misura che ti chiedono.
 
Ultima modifica:

MARTELLI ROBERTO

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Ti invio il documento emesso dal Comune di Pontoglio ( Polizia locale ) che perlomeno chiarisce l'argomento e non lascia adito ad interpretazioni soggettive. Non esiste nulla di simile al Comune di San Donato Milanese. In ogni caso per senso civico abbasseremo la siepe ad 1 mt , ti ringrazio molto
 

Allegati

  • Taglio_Siepi_e_Piante Com. Pontoglio.pdf
    127,9 KB · Visite: 6

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Mi son letto il documento emesso dalla Polizia Locale (e già qui non metterei la mano sul fuoco sulla competenza di ordinanze in materia)...ma devo rilevare 3 cose:
1-ha la parvenza di una ordinanza presa per contingenti urgenze:

RILEVATO che, ai bordi delle strade provinciali, comunali e vicinali soggette ad uso pubblico è evidente e notevole il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitano l’uso dei marciapiedi ai pedoni, ostacolano la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;

2-quando si cita l'altezza di 1 metro non si precisa a quale riferimento di Legge, norma, delibera od ordinanza (come invece fatto in tutti gli altri punti)

3-nella parte in cui effettivamente si "impone" l'azione da eseguire si precisa un unica misura che non coincide con quanto sopra indicato:

D I S P O N E Q U A N T O S E G U E :
1 - I proprietari e/o conduttori degli immobili, delle aree e dei terreni posti lungo le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale, dove ci sono alberi e siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che in ogni modo ne compromettono la leggibilità, sono tenuti alla potatura degli alberi fino ad una altezza dal piano stradaledi metri 4, alla potatura di rami e siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi.

Quindi nemmeno qui vi è chiarezza.
 

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