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Lucianone

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Secondo la Cassazione, ciascun condòmino nella sua qualità di contitolare di un diritto che ricopre l'intera cosa comune, seppur nei limiti indicati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condòmino.
 

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