christian1979
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Buongiorno amici e colleghi, sto facendo il corso abilitante per diventare amministratore di condominio ma non ho ben capito questa dispensa che sto studiando:
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo esecutivo, il condòmino non può dunque far valere questioni relative alla validità o meno della delibera, impugnata in altro giudizio sia pure pendente, in quanto il giudizio di opposizione ha unicamente riguardo alla efficacia o meno della delibera, con la conseguenza che il giudice dell’opposizione deve limitarsi a prendere atto se nel giudizio di impugnazione sia stata o meno ordinata la sospensione dell’esecuzione della deliberazione (Cassazione 20484/2004 e 3945/2008).
In pratica l'amministratore fa il decreto ingiuntivo dopo la chiusura contabile dell'anno e prima dell'assemblea per il rendiconto consuntivo ai condòmini morosi, dopo di che può ritirare il decreto se l'assemblea decide di non perseguire i condòmini morosi, naturalmente mettendo tutto a verbale perché non perseguire i morosi è una delle cause della perdita del mandato, giusto?
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo esecutivo, il condòmino non può dunque far valere questioni relative alla validità o meno della delibera, impugnata in altro giudizio sia pure pendente, in quanto il giudizio di opposizione ha unicamente riguardo alla efficacia o meno della delibera, con la conseguenza che il giudice dell’opposizione deve limitarsi a prendere atto se nel giudizio di impugnazione sia stata o meno ordinata la sospensione dell’esecuzione della deliberazione (Cassazione 20484/2004 e 3945/2008).
In pratica l'amministratore fa il decreto ingiuntivo dopo la chiusura contabile dell'anno e prima dell'assemblea per il rendiconto consuntivo ai condòmini morosi, dopo di che può ritirare il decreto se l'assemblea decide di non perseguire i condòmini morosi, naturalmente mettendo tutto a verbale perché non perseguire i morosi è una delle cause della perdita del mandato, giusto?