Buongiorno.
Vivo in un piccolo condominio composto da 4 unità immobiliari: due appartamenti al piano rialzato, due appartamenti al piano primo.
Esiste un "regolamento contrattuale", consegnato dal costruttore al momento dell'acquisto, che è anche richiamato nell'atto di compravendita.
In tale regolamento, l’art. 14 indica: "Le aree in uso perpetuo ed esclusivo, antistanti, laterali e retrostanti dell'appartamento del piano rialzato, dovranno essere seminate a prato (ove lo strato roccioso lo consenta), con cespugli di altezza massima di ml 1,00 e contornate sul perimetro da siepe sempreverde. E' consentito il mantenimento degli alberi di alto fusto già esistenti alla data di acquisto".
Premetto che il costruttore ha consegnato gli appartamenti del piano rialzato con la relativa area "ad uso esclusivo" priva di qualsiasi pianta/cespugli/siepe.
Le proprietà del piano rialzato hanno provveduto a collocare piante da frutto, cespugli, altri tipi di piante che nel corso degli anni hanno raggiunto altezze che vanno oltre quelle stabilite dal richiamato art. 14, creando anche fastidio al sottoscritto che abita al piano primo (per dire, apro la finestra del bagno e mi ritrovo i rami di una pianta).
Oltretutto, una delle proprietà sempre del piano rialzato ha piantato per un discorso di “privacy” una siepe in un punto che dista, dal confine, 15 metri circa: tale siepe è lunga oltre metri 6 ed alta circa metri 1,80.
La domanda è la seguente, e chiedo gentilmente dei pareri: l’art. 14 è chiaro o di dubbia interpretazione? In nessun altro punto del regolamento condominiale si parla di piante/cespugli/siepi: pertanto io ritengo, leggendo l’articolo in questione, che non si possano sistemare piante o siepi diversamente da quanto indicato e ritengo, quindi, che possa essere richiesto, dall’amministratore, che piante/cespugli/siepi siano riportate all’altezza specificata dal regolamento.
L’amministratore, con riferimento alla specifica siepe precedentemente citata, ha ipotizzato il fatto che possa essere considerata “recinzione”. Che ipotesi è? Nel regolamento condominiale non si richiama, in nessuna parte, il termine “recinzione”: il regolamento condominiale ammette siepi solo ed esclusivamente SUL PERIMETRO. O intendo male io?
Ringrazio.
Vivo in un piccolo condominio composto da 4 unità immobiliari: due appartamenti al piano rialzato, due appartamenti al piano primo.
Esiste un "regolamento contrattuale", consegnato dal costruttore al momento dell'acquisto, che è anche richiamato nell'atto di compravendita.
In tale regolamento, l’art. 14 indica: "Le aree in uso perpetuo ed esclusivo, antistanti, laterali e retrostanti dell'appartamento del piano rialzato, dovranno essere seminate a prato (ove lo strato roccioso lo consenta), con cespugli di altezza massima di ml 1,00 e contornate sul perimetro da siepe sempreverde. E' consentito il mantenimento degli alberi di alto fusto già esistenti alla data di acquisto".
Premetto che il costruttore ha consegnato gli appartamenti del piano rialzato con la relativa area "ad uso esclusivo" priva di qualsiasi pianta/cespugli/siepe.
Le proprietà del piano rialzato hanno provveduto a collocare piante da frutto, cespugli, altri tipi di piante che nel corso degli anni hanno raggiunto altezze che vanno oltre quelle stabilite dal richiamato art. 14, creando anche fastidio al sottoscritto che abita al piano primo (per dire, apro la finestra del bagno e mi ritrovo i rami di una pianta).
Oltretutto, una delle proprietà sempre del piano rialzato ha piantato per un discorso di “privacy” una siepe in un punto che dista, dal confine, 15 metri circa: tale siepe è lunga oltre metri 6 ed alta circa metri 1,80.
La domanda è la seguente, e chiedo gentilmente dei pareri: l’art. 14 è chiaro o di dubbia interpretazione? In nessun altro punto del regolamento condominiale si parla di piante/cespugli/siepi: pertanto io ritengo, leggendo l’articolo in questione, che non si possano sistemare piante o siepi diversamente da quanto indicato e ritengo, quindi, che possa essere richiesto, dall’amministratore, che piante/cespugli/siepi siano riportate all’altezza specificata dal regolamento.
L’amministratore, con riferimento alla specifica siepe precedentemente citata, ha ipotizzato il fatto che possa essere considerata “recinzione”. Che ipotesi è? Nel regolamento condominiale non si richiama, in nessuna parte, il termine “recinzione”: il regolamento condominiale ammette siepi solo ed esclusivamente SUL PERIMETRO. O intendo male io?
Ringrazio.