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MauroB

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Condòmino proprietario
Buongiorno.

Vivo in un piccolo condominio composto da 4 unità immobiliari: due appartamenti al piano rialzato, due appartamenti al piano primo.

Esiste un "regolamento contrattuale", consegnato dal costruttore al momento dell'acquisto, che è anche richiamato nell'atto di compravendita.

In tale regolamento, l’art. 14 indica: "Le aree in uso perpetuo ed esclusivo, antistanti, laterali e retrostanti dell'appartamento del piano rialzato, dovranno essere seminate a prato (ove lo strato roccioso lo consenta), con cespugli di altezza massima di ml 1,00 e contornate sul perimetro da siepe sempreverde. E' consentito il mantenimento degli alberi di alto fusto già esistenti alla data di acquisto".

Premetto che il costruttore ha consegnato gli appartamenti del piano rialzato con la relativa area "ad uso esclusivo" priva di qualsiasi pianta/cespugli/siepe.

Le proprietà del piano rialzato hanno provveduto a collocare piante da frutto, cespugli, altri tipi di piante che nel corso degli anni hanno raggiunto altezze che vanno oltre quelle stabilite dal richiamato art. 14, creando anche fastidio al sottoscritto che abita al piano primo (per dire, apro la finestra del bagno e mi ritrovo i rami di una pianta).

Oltretutto, una delle proprietà sempre del piano rialzato ha piantato per un discorso di “privacy” una siepe in un punto che dista, dal confine, 15 metri circa: tale siepe è lunga oltre metri 6 ed alta circa metri 1,80.

La domanda è la seguente, e chiedo gentilmente dei pareri: l’art. 14 è chiaro o di dubbia interpretazione? In nessun altro punto del regolamento condominiale si parla di piante/cespugli/siepi: pertanto io ritengo, leggendo l’articolo in questione, che non si possano sistemare piante o siepi diversamente da quanto indicato e ritengo, quindi, che possa essere richiesto, dall’amministratore, che piante/cespugli/siepi siano riportate all’altezza specificata dal regolamento.

L’amministratore, con riferimento alla specifica siepe precedentemente citata, ha ipotizzato il fatto che possa essere considerata “recinzione”. Che ipotesi è? Nel regolamento condominiale non si richiama, in nessuna parte, il termine “recinzione”: il regolamento condominiale ammette siepi solo ed esclusivamente SUL PERIMETRO. O intendo male io?

Ringrazio.
 

Dimaraz

Moderatore
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Prima questione...avete un "amministratore " in un Condominio di 4???

L' art. 14 del vostro Regolamento appare chiaro ...ma la questione è di "lana caprina".

Intanto da quanti anni sono presenti le piante che tu ora contesti?
Se sono decorsi 20 anni dalla piantumazione si è determinata "usucapione" del diritto di distanza.
Al più potrai chiedere che venga ridotta l'altezza.

Se poi sei l'unico a contestare...giocoforza dovrai intraprendere personalmente azione legale per ottenere le tue ragioni.
 

MauroB

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
Abbiamo un amministratore in un condominio di 4 appartamenti ... sì ... nemmeno tra 4 si riesce ad andare d'accordo!

Per la piantumazione non sono decorsi i 20 anni.

E' stata chiesta la riduzione dell'altezza della siepe che non è sul perimetro e di tutte le altre piante/cespugli all'interno del prato.

Non sono l'unico a contestare.
 

Franci63

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Le proprietà del piano rialzato hanno provveduto a collocare piante da frutto, cespugli, altri tipi di piante che nel corso degli anni hanno raggiunto altezze che vanno oltre quelle stabilite dal richiamato art. 14,
Le piante a frutto e le altre piante andavano “contestate” da subito, a prescindere dall’altezza (la cui crescita era prevedibile), visto che il regolamento prevede solo cespugli ( che sono cosa diversa).
Come detto da @Dimaraz , deliberate che venga ripristinata la situazione regolare.
 

MauroB

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
L'altezza di piante da frutto e altre piante non è stata contestata sin da subito in quanto si è sempre fatto affidamento al buon senso delle persone. Sbagliando, ovviamente.
Nella vita condominiale, ritengo, al di là delle imposizioni del regolamento, ci sono anche esigenze personali che con il famoso buon senso si possono assecondare.
Considerato che qualche condòmino, ad un certo punto, ha richiesto l'osservanza scrupolosa del contenuto del regolamento condominiale ... ok, applichiamo quanto dice il regolamento, per filo e per segno.
Ed il regolamento prescrive anche sulla materia delle piante: pertanto verrà richiesto di ripristinare la situazione originaria, riportando la regolarità a tutto.
 

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