anna
Membro Ordinario
- Condòmino proprietario
Salve,
sottopongo il seguente quesito:
nel mio condominio è stato firmato un contratto con impresa edile per il rifacimento dei balconi e sotto balconi, poiché , tra le spese a carico del condominio sono state poste quelle dei bagni chimici, io ho trovato la normativa che riporto qui di seguito che indicherebbe nella ditta che esegue il lavoro il costo degli stessi ma per l'amministratore c è un errata interpretazione perché dice:
Con riferimento al bagno chimico, interpreta in maniera errata la normativa. Quest’ultima si riferisce al rapporto tra datore di lavoro e dipendente e non è il nostro caso. Il contratto di appalto è tra Committente (condominio) e Appaltatore (impresa). L’impresa ribalta i costi del bagno chimico sul committente qualora non fosse disponibile in loco un bagno dovendo garantire ai propri dipendenti (diretti dell’impresa) il bagno (nel suo ruolo di datore di lavoro).
Con riferimento alla voce Bagni chimici la normativa INVECE chiarisce quanto di seguito indicato
Il costo del noleggio di un bagno chimico ricade sul datore di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008, noto come «Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro». Questa normativa impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori servizi igienici adeguati, proporzionati al numero degli operai, mantenuti in condizioni di pulizia e funzionalità, e accessibili.
Dettagli della normativa:
Come si applica il noleggio:
Normative complementari:
Chiedo gentilmente di avere una risposta chiara a quanto sopra evidenziato. Grazie
sottopongo il seguente quesito:
nel mio condominio è stato firmato un contratto con impresa edile per il rifacimento dei balconi e sotto balconi, poiché , tra le spese a carico del condominio sono state poste quelle dei bagni chimici, io ho trovato la normativa che riporto qui di seguito che indicherebbe nella ditta che esegue il lavoro il costo degli stessi ma per l'amministratore c è un errata interpretazione perché dice:
Con riferimento al bagno chimico, interpreta in maniera errata la normativa. Quest’ultima si riferisce al rapporto tra datore di lavoro e dipendente e non è il nostro caso. Il contratto di appalto è tra Committente (condominio) e Appaltatore (impresa). L’impresa ribalta i costi del bagno chimico sul committente qualora non fosse disponibile in loco un bagno dovendo garantire ai propri dipendenti (diretti dell’impresa) il bagno (nel suo ruolo di datore di lavoro).
Con riferimento alla voce Bagni chimici la normativa INVECE chiarisce quanto di seguito indicato
Il costo del noleggio di un bagno chimico ricade sul datore di lavoro in base al Decreto Legislativo 81/2008, noto come «Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro». Questa normativa impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori servizi igienici adeguati, proporzionati al numero degli operai, mantenuti in condizioni di pulizia e funzionalità, e accessibili.
Dettagli della normativa:
- Obbligo di fornire servizi igienici:
- Proporzione e accessibilità:
- Manutenzione:
Come si applica il noleggio:
- Nei cantieri, poiché non sempre è possibile installare allacciamenti idrici e fognari permanenti, il noleggio di bagni chimici diventa la soluzione pratica ed economica per rispettare l'obbligo di legge.
- Il noleggio, la consegna, il ritiro e la manutenzione sono tutti a carico del datore di lavoro
Normative complementari:
- La normativa europea UNI EN 16194 specifica i requisiti minimi per l'ubicazione, la pulizia e lo smaltimento dei bagni chimici, integrando le disposizioni del D. Lgs. 81/2008.
Chiedo gentilmente di avere una risposta chiara a quanto sopra evidenziato. Grazie