Ennio A. Rossi
Membro Junior
- Commercialista
Dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013, bastava installare una caldaia a condensazione per poter scaricare i fumi a parete, mentre per l'installazione di tutti gli altri tipi di impianti termici c'era l'obbligo di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio.
Questa facoltà era stabilita dalla Legge n. 221/2012, all'art.34 comma 53.
Dal 1 settembre 2013 la legge 90/2013 (entrata in vigore dopo la pubblicazione ) ha innovato la problematica attinente la "evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici".
In particolare l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici" stabilisce che:
Secondo la vecchia disciplina (seppure nel rispetto della normativa UNI 7129/2008) si poteva scaricare a parete se s'installava una caldaia a condensazione.
Ora invece ciò è possibile solo in tre casi :
Non compare più l'obbligo , come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
Dato il carattere generale della trattazione e la delicatezza del tema, pare evidente che qualsiasi intervento , nello specifico , vada programmato consultando preventivamente un termotecnico .
Questa facoltà era stabilita dalla Legge n. 221/2012, all'art.34 comma 53.
Dal 1 settembre 2013 la legge 90/2013 (entrata in vigore dopo la pubblicazione ) ha innovato la problematica attinente la "evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici".
In particolare l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici" stabilisce che:
Punto 9 :"Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Punto 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
In sintesi l’ obbligo di scaricare a tetto diviene norma generale e pertanto viene esteso a tutte le tipologie di edifici; così per esempio vanno ricomprese nell’obbligo le villette unifamiliari, prima escluse.Punto 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
- a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".
Secondo la vecchia disciplina (seppure nel rispetto della normativa UNI 7129/2008) si poteva scaricare a parete se s'installava una caldaia a condensazione.
Ora invece ciò è possibile solo in tre casi :
- se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata;
- se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici;
- se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;
Non compare più l'obbligo , come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.
Dato il carattere generale della trattazione e la delicatezza del tema, pare evidente che qualsiasi intervento , nello specifico , vada programmato consultando preventivamente un termotecnico .
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