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Ataualpa

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Spero di riuscire ad essere chiaro perché la situazione è un po' complicata. Nel mio palazzo storico, scala sinistra, circa 25 anni fa è stato installato un ascensore da un solo condòmino dell'ultimo piano. Attualmente 7/8 condòmini (tra cui anch'io) , hanno manifestato l'intenzione di poter partecipare all'utilizzo dell'ascensore e il proprietario (in base a calcoli fatti dall'amministratore di rivalutazione della spesa originale) ha chiesto circa 60.000 euro per l'indennizzo. A seguito di tale richiesta i condòmini interessati hanno deciso di fare alcuni preventivi per la sostituzione totale dell'ascensore vetusto e con una serie di problemi, con il risultato che con 80.000 euro si potrebbe installarne uno nuovo, moderno e più grande. Ovviamente il proprietario del vecchio ascensore non parteciperebbe alla spesa di sostituzione ma chiede comunque di essere indennizzato per un totale di 35.000 euro. Il risultato sarebbe di avere un indennizzo e un ascensore nuovo. Ha ragione lui?
L'altra domanda riguarda il fatto che nella sostituzione dell'ascensore è previsto un lavoro di muratura (abbattimento di un arco, cerchiatura ecc) per dare la possibilità ai proprietari del primo piano di sbarcare al loro piano. L'ascensore attuale è dotato di uno sbarco quasi inutilizzabile (porta minuscola che si apre su un gradino delle scale). La differenza di spesa dovrebbe essere addebitata solo ai proprietari del primo piano o a tutti i partecipanti? Discorso simile ma non uguale, riguarda l'ultimo piano dove due condòmini interessati vorrebbero che l'ascensore venisse alzato (il palazzo e le scale sono sfalsate) in modo da raggiungere le loro finestre che affacciano nel vano scale e poter così realizzare degli ingressi tramite dei pianerottoli in acciaio. Così le spese passano da 80 a 100 o 115 milà euro. La domanda è la stessa? Chi si deve far carico della differenza di spesa? E la suddivisione delle spese come viene calcolata visto che la tabella millesimale è stata realizzata tenendo conto di tutto il palazzo che si compone anche di un altra scala (dx) che non viene interessata dall'ascensore tranne che per un condòmino (uno di quei due cui accennavo prima che chiedono l'innalzamento)?? Ringrazio chi vorrà darmi indicazioni.
 

Dimaraz

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Il problema posto è complesso e risponderò per punti.

Un ascensore è già presente ma a quanto è stato raccontato fu installato a cura di un solo condòmino.
Secondo l' Art. 1121 (innovazione gravosa o voluttuaria) chi, in ambito condominiale, non ha partecipato inizialmente ad un'opera ha riservato il diritto di parteciparvi successivamente pagando quota del costo e delle manutenzioni rivalutato in moneta corrente e tenuto conto della vetustà (l'ultima parte secondo giurisprudenza consolidata).

Logicamente tale "valore" deve essere concordato fra le parti altrimenti si dovrà procedere in "lite" chiedendo interpello ad un Giudice che si affiderà ad un CTU.

Ovviamente il proprietario del vecchio ascensore non parteciperebbe alla spesa di sostituzione ma chiede comunque di essere indennizzato per un totale di 35.000 euro. Il risultato sarebbe di avere un indennizzo e un ascensore nuovo. Ha ragione lui?
No.
In tal caso, e secondo logica giuridica, voi non potete chiedere nulla al proprietario dell'impianto attuale perchè prima dovreste divenire comproprietari.
Al contempo, se la sostituzione è integrale, nemmeno l'attuale singolo proprietario può pretendere indennizzi di sorta visto che avrà comunque uso ad un impianto più moderno.

L'altra domanda riguarda il fatto che nella sostituzione dell'ascensore è previsto un lavoro di muratura...
La differenza di spesa dovrebbe essere addebitata solo ai proprietari del primo piano o a tutti i partecipanti? Discorso simile ma non uguale, riguarda l'ultimo piano dove due condòmini interessati vorrebbero che l'ascensore venisse alzato (il palazzo e le scale sono sfalsate) in modo da raggiungere le loro finestre che affacciano nel vano scale e poter così realizzare degli ingressi tramite dei pianerottoli in acciaio.

Ritengo che i lavori "accessori" e le relative differenza di spesa vadano ripartiti esclusivamente fra quanti ne beneficiano sia per i lavori in muratura che per l'eventuale innalzamento + pianerottoli per accesso alle finestre superiori.

Sul "peso" da assegnare ai singoli partecipanti la questione è più complicata.

In teoria si dovrebbe ripartire secondo base millesimi di proprietà (Tabella Generale) eventualmente da rielaborare se calcolata in modo non congruo (presenza di 2 scale e solo 1 partecipante della seconda).
Ma, visto che si tratta di sostituzione di un ascensore esistente entra in gioco anche l'Art. 1124 che stabilisce la spesa sia ripartita per metà su base millesimale e per metà in base all'altezza piano.

Ovviamente potreste convenire criteri diversi dal dettato normativo ma in tal caso la delibera deve essere presa al'unanimità di quanti dovranno partecipare.

Auguri.
 

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