• CondominioPro.it è il primo forum italiano esclusivamente dedicato agli Amministratori di Condominio alle Imprese e ai Condòmini.

    Su CondominioPro puoi approfondire nuove leggi, leggere opinioni, recensioni e consigli, scoprire nuovi strumenti, confrontarti aprendo discussioni e trovare modulistica per il Condominio.

    Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità

FANFULLA

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Per tutta la sua lunghezza, il sottotetto del nostro condominio, è diviso in due parti separate da una parete in perlinato.

Una è un vano destinato esclusivamente a servire da protezione, con due strati di lana di vetro, degli appartamenti dell'ultimo piano per cui considerato di pertinenza esclusiva dei proprietari dell'ultimo piano.

La seconda è adibita a 3 mansarde.

Per ricavarsi degli armadi a muro, che a detta dell'amministratore non hanno avuto l'autorizzazione, i proprietari delle mansarde hanno tagliato la parete creando dei parallelepipedi alti1,5m larghi altrettanto e profondi 60 cm per cui si sono estesi per 60 cm sopra alla proprietà esclusiva delle abitazioni sottostanti,

Il continuo passaggio ha calpestato la lana di vetro schiacciandola al punto da rovinarne l'efficienza energetica e in alcuni punti è addirittura sparita.

Si chiede:

1- Se le modifiche fatte, dai proprietari delle mansarde, hanno leso la proprietà esclusiva

dei proprietari dell'ultimo piano.

2- Se la parete divisoria in perlinato è da considerarsi proprietà comune.

3- Se, avendo rovinato la lana di vetro, si possono chiedere i danni.

4- Se devono portare tutto come in origine.

5- Se per i danni e portare tutto in origine deve attivarsi l'amministratore.

6- Appurato che questi sono i cocchi dell'amministratore cosa fare se questo dovesse

rifiutarsi di attivarsi.

Grazie.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista

FANFULLA

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
È spiegata nei rogiti tale divisione della proprietà?
è scritto sulla nuova disciplina del condominio: in mancanza del titolo si determina in base alla funzione cui esso è destinato in concreto.
In parole povere se si tratta di un vano destinato esclusivamente a servire da protezione dell'appartamento dell'ultimo piano deve essere considerato di pertinenza e proprietà esclusiva del proprietario dell'ultimo piano
 

FANFULLA

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Con molto rispetto mi sono solo limitato a scrivere quanto riportato sulla nuova disciplina del condominio della LEGISLAZIONE TECNICA
 

FANFULLA

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Se è una mia interpretazione gentilmente spiegami come interpreti la Sentenza della cassazione n. 20840/22 del 30.06.2022
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Con molto rispetto mi sono solo limitato a scrivere quanto riportato sulla nuova disciplina del condominio della LEGISLAZIONE TECNICA
Con altrettanto rispetto ti informo che saper leggere l'italiano non significa automaticamente capire di questioni o argomenti tecnici.

Se è una mia interpretazione gentilmente spiegami come interpreti la Sentenza della cassazione n. 20840/22 del 30.06.2022

Ti rispondo con Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 6458 del 6/03/2019.

In tali argomenti è come infilarsi in un ginepraio.

Non basta un massima di una sentenza per farla divenire legge per ogni caso (solo apparentemente simile).
Leggiti i motivi di partenza.
 

FANFULLA

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
La Cassazione ha sottolineato che la natura del sottotetto è determinata dalla sua destinazione d'uso. Se il sottotetto è destinato all'uso comune (ad esempio come stenditoio o soffitta comune), è considerato di proprietà condominiale. Se invece ha la funzione di isolare e proteggere l'appartamento sottostante dal caldo, dal freddo e dall'umidità (creando una cosiddetta "camera d'aria"), allora appartiene all'appartamento sottostante.
Il piano di calpestio del nostro sottotetto è ricoperto con due strati di lana di vetro che ha la funzione di di isolare e proteggere gli appartamenti sottostanti dal caldo, dal freddo e dall'umidità per cui non può essere usato come soffitta comune in quanto il calpestio rovinerebbe l'efficienza energetica della lana di vetro per cui ritengo sia considerato di pertinenza esclusiva dei proprietari dell'ultimo piano.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
La Cassazione ha sottolineato che la natura del sottotetto è determinata dalla sua destinazione d'uso...
Non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire.

Insisti per convincere te stesso o gli altri?

Resto sempre perplesso da chi chiede pareri nel forum e poi contesta le risposte.

Se sei convinto delle tue opinioni non perder tempo qui ma apri il portafoglio ed intraprendi causa.

Poi torna e riferisci.
 

Per rispondere Entra o Registrati è Gratis…

Perchè dovresti Registrarti?

  • Partecipare e Creare Discussioni
  • Trovare Consigli e Suggerimenti
  • Condividere i tuoi Interessi
  • Informarti sulle Novità

Discussioni Simili...

Ultimi Messaggi sui Profili

ulisse ha scritto sul profilo di Il Custode.
Replico esattamente messaggio di cui sotto di AMMLO. Ho provato a richiedere la cancellazione dal forum con relativa unica discussione, ma sembra che la pagina del relativo modulo non funzioni. È possibile cancellare tutti i propri dati in altro modo? Attendendo risposta. Informo che in caso di mancata risposta incontrerò segnalazione al Garante della privacy per gli opportuni provvedimenti.
Buonasera sono la Dott.ssa Angela Rita Di Candia di Manfredonia, due anni fà ho frequentato il corso abilitante per diventare amministratore di condominio, sono iscritta all'associazione ANACI e sono alla ricerca di condòmini da amministrare su Manfredonia.
Ho un'esperienza lavorativa di tre anni. Spero di avere presto riscontro.
Buona serata
Alto