Per la verità…. questa volta non perdono.
E visto che dici di essere gentile, spero non abuserai della tua posizione per impedire un educato confronto e scambio di idee.
Scambio di pareri e suggerimenti che in un forum normale avviene tra i vari utenti del forum stesso.
Mi permetto di aggiungere che compito dello staff è solitamente quello di sorvegliare che gli interventi siano rispettosi del regolamento interno e dei membri che vi partecipano: certamente c’è anche quello di “esperto”, non quello di giudice monocratico.
Affermi che avrei fatto un minestrone di considerazioni e domande senza capo nè coda (sei libero di pensarlo come membro del forum), e che rispondi su questioni specifiche. (e non mi interessa che tu risponda anche su questioni personali). Poiché credo che la libertà di opinione e valutazione sia concessa a tutti gli iscritti al forum, cercherò di chiarire le mie affermazioni, e mi permetterai anche di obiettare su alcune tue risposte, queste sì a volte canzonatorie e sarcastiche nei miei confronti.
@snake ha posto inizialmente due domande molto chiare:
1) E’ giusto che io paghi
la stessa quota degli altri?
2) Come posso risolvere il problema?
1) Qui direi è sorto il primo equivoco, provocato da una tua errata lettura della situazione esposta da snake. Vediamo in dettaglio:
In mancanza di sottocontatori la Legge prevede che si ripartisca su base proporzionale...quindi mancando un modo di misurare ammette quello "millesimale" (e non credo tu avresti differenze eclatanti...anzi...potresti anche andar peggio).
Alla risposta di snake, cui l'idea della proporzionalità andrebbe benone, così rispondi:
???
Sei sicuro di aver capito di cosa parlo?
Il criterio "millesimale" è quello che presumo abbiate usato fino ad ora per le spese ordinarie.
Non ho replicato in modo diretto a questo tuo discutibile atteggiamento, ma visto che vuoi franchezza, devo rimarcare che:
- prima di chiedere a snake se ha capito di cosa TU parli, sarebbe stato bene che TU capissi dcosa snake chiedeva
- anzichè presumere, era bene ascoltassi e leggessi meglio l'esposizione della situazione fatta da snake: lui ha affermato che l'acqua viene ripartita per 4 quote uguali, in modo del tutto scorrelato dal potenziale o effettivo consumo, tantomeno applicando un criterio di proporzionalità
- quando citi la legge che prevede la ripartizione dei consumi in
modo proporzionale dai per scontata l'equivalenza proporzionalità=millesimi. Cosa che non è una identità biunivoca. E qui ho inserito il mio primo intervento. (post #5)
Riguardo alla tipologia del consumo/spesa di cui si sta trattando non c'è solo il criterio di proporzionalità espresso in millesimi: ad oggi in moltissimi condòmini la ripartizione avviene per numero di residenti/utenti, adottato proprio perchè ritenuto più proporzionale ai consumi effettivi.
2) Adesso vediamo come è stato affrontata la seconda domanda: come può snake risolvere il problema.
Io ho solo accennato alla difficoltà (non l'impossibilità) per il condòmino minoritario di far valere in questo caso le proprie obiezioni.
Tu giustamente, se ho capito bene, hai suggerito come unica via quella di ricorrere in giudizio: la mia perplessità rimane non sul metodo, quanto sul merito.
non vi sarà alcuna difficoltà ad "imporre" l'adozione di un nuovo sistema
Non sto a rimarcare se
dovresti o
devi sapere che le Leggi non sono sempre di immediata interpretazione, così come io non mi arrogo il diritto o il merito di saperle interpretare: ma poichè mi hai
evidenziato il punto ed invitato a documentarmi,
spero vorrai anche confrontarti sul merito di quanto hai affermato e citato.
- intanto un condòmino non può "imporre" un bel nulla: al massimo si appella ad un giudice
- non è scontato a priori che il giudice accolga le rimostranze e soluzioni proposte dal ricorrente: parlare di cause civili facili, mi sembra quanto meno azzardato.
Cercando di essere propositivo, ben lungi dal volermi atteggiare ad esperto commentatore di "diritto",
vorrei discutere con te che hai esperienza (l'hai scritto tu) il contenuto e la portata delle norme da te ricordate.
Hai fatto riferimento a due norme:
DPCM 4 marzo 1996 che all'art. 1 illustra di cosa tratta:
Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettere a), b), e), d), e),]), g), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono definiti in conformità a quanto indicato nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto: - le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica; - le metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche; - i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'art. 17) - le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo quanto previsto all'art. 17; - le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche; - i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; - i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascuno ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, nonché i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
mentre all'art. 3 specifica a chi prevalentemente si indirizza:
le regioni provvedono nell' ambito delle proprie competenze all' aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti .
La mia modesta impressione è che il DCPM citato sia soprattutto rivolto ai gestori di servizi idrici integrati, e solo marginalmente rivolti ai comportamenti delle utenze private. Non conosco se esista una giurisprudenza in merito a smentire le mie supposizioni, ma
te ne sarei grato se volessi citarmene alcune.
Trascuro il riferimento successivo alla legge n. 36 del 5 gennaio 1994 cui tale decreto fa riferimento, abrogata dal
D.Lgs n.152/2006, e passo a leggere quanto quest'ultima ha sancito:
ART. 146
(risparmio idrico)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorita' di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della
legislazione statale, adottano norme e misure volte a razionalizzare
i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre
le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti
di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni,
l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle
condotte di materiale metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di
adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi
compatibili;
d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche
di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed
agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza
accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove
opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unita' abitativa nonche' contatori differenziati per le attivita'
produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e
tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali,
sistemi di collegamento differenziati per le acque piovane e per le
acque reflue e di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di
protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica
quantitativamente e qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto
urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili,
devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate
utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso
di costruire e' subordinato alla previsione, nel progetto,
dell'installazione di contatori per ogni singola unita' abitativa,
nonche' del collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza
del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e
marine dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), adotta un regolamento per la definizione dei
criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli
acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun
anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorita'
di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed ((all'ente di
governo dell'ambito)) competente i risultati delle rilevazioni
eseguite con i predetti metodi.
Anche qui avrei questi dubbi: anche questa legge si indirizza agli organismi di amministrazione del territorio, e specificatamente stabilisce criteri per i nuovi allacciamenti e le nuove costruzioni e licenze edilizie: e non ripete nemmeno la equivoca frase della legge 36 dove indicava che la spesa per l'installazione dei singoli contatori debba essere a carico dell'utente (equivoca nel senso che non è specificato se si riferisca ai nuovi allacciamenti, cosa ragionevole, o anche a quelli preesistenti, cosa tecnicamente molto invasiva)
Occorrerebbe, secondo me, anche intendersi sulla effettiva portata della succitata legge: la si deve intendere come obbligo da parte dei gestori di evitare le cosiddette utenze raggruppate?
Trovo anche arbitrario estendere l'interpretazione, con l'obbligo di surrogare l'obbligo di legge ad effettuare allacciamenti alle singole utenze, con quello di installare i sottocontatori: la conclusione dell'art. 8.2.8. indica solo un obbligo per il gestore di farsi potenzialmente carico dei conteggi di riparto, e pure a titolo oneroso.
Non conosco poi cosa le Regioni abbiano specificatamente deliberato a seguito della citata DL: mi interesserebbe assai conoscere cosa in merito abbiano scritto Lombardia e Piemonte. Se hai riferimenti te ne sarei grato.
Concludo questa lunga esposizione:
a distanza di 22 anni dalla legge del '94, 20 dal DPCM, e 10 dalla legge sulle norme in materia ambientale (e risparmio idrico), non ho trovato un solo caso di condominio con ripartizione dell'acqua per "teste" o "millesimi", cui sia stato "imposto" di installare i sottocontatori dell'acqua, qualora non preesistessero.
(Sono un semplice condòmino, con qualche anno sulle spalle)
Delle due l'una:
1) O non c'è obbligo di legge, (o non ci sono norme di attuazione) e quindi ci saranno
molte difficoltà ad ottenere dal giudice una delibera che imponga l'installazione dei sottocontatori
2) O non ci sono sanzioni in caso di inadempienza. (od organismi di controllo e vigilanza) nel qual caso siamo in presenza di una legge con prescrizioni dubbie e di facciata. Chiamala come vuoi, ...