• CondominioPro.it è il primo forum italiano esclusivamente dedicato agli Amministratori di Condominio alle Imprese e ai Condòmini.

    Su CondominioPro puoi approfondire nuove leggi, leggere opinioni, recensioni e consigli, scoprire nuovi strumenti, confrontarti aprendo discussioni e trovare modulistica per il Condominio.

    Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità

tripfert

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
Salve, il nostro amministratore ha ripartito la spesa inerente l'illuminazione della nostra scala in parti uguali in quanto sostiene che avendo noi il temporizzatore tutti i condòmini ne godono in uguale misura e pagano di conseguenza la stessa cifra.

Ma per quel che ne so, la spesa di illuminazione delle scale dev'essere suddivisa per altezza di piano secondo l'articolo 1123. Sbaglio? Ha ragione l'amministratore?

Grazie!
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Sbagli 2 volte anzi 3...ovvero alla fine ha ragione l'amministratore.
L'esposizione sarà inevitabilmente una serie di giravolte apparenti.

1-L'art. 1123 parla di spese per le parti comuni ma non specificatamente di scale/ascensori.
E' l' art. 1124 che dispone sulle spese per la costruzione e la manutenzione di scale ed ascensori.

2-La spesa su tali parti non deve esser suddivisa meramente per altezza piano...ma con un sistema misto:
-il 50% in ragione dell'altezza del piano
-il 50% in ragione dei millesimi generali.
Nello specifico inapplicabile per quanto segue.

3-In ogni caso l'illuminazione delle scale non è la costruzione o la manutenzione delle stesse.
In tema di spese per parti comuni qualora vi sia un uso "diverso" fra i vari condòmini torna in aiuto sempre l'art. 1123 2°comma dove si dispone che:
Se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne
Poichè è immisurabile l' uso (simil contatore per l'acqua) per via analogica si potrebbe richiamare l' art. 1124 che però riguardando costruzione e manutenzione della struttura contempla una parte "millesimale" che non corrisponde ad un addebito proporzionale al consumo.

Si potrebbe quindi ben applicare quanto suggerivi: un addebito per altezza...ma...dalla tua descrizone parli di un "termporizzatore" che (solitamente) lascia accese le luci per un tempo fisso...indipendentemente l'abbia azionato chi deve andare al primo o all'ultimo piano.
Ne consegue che chi abita al primo "causa" lo stesso consumo di chi abita all'ultimo.

L'amministatore ha correttamente ripartito.

Ps.
I criteri di Legge possono essere "ignorati" solo qualora si inserisca criterio diverso in regolamento di condominio di tipo contrattuale (votato e/o sottoscritto da tutti i proprietari= 1000/1000).
 
Ultima modifica:

Per rispondere Entra o Registrati è Gratis…

Perchè dovresti Registrarti?

  • Partecipare e Creare Discussioni
  • Trovare Consigli e Suggerimenti
  • Condividere i tuoi Interessi
  • Informarti sulle Novità

Ultimi Messaggi sui Profili

Buonasera sono la Dott.ssa Angela Rita Di Candia di Manfredonia, due anni fà ho frequentato il corso abilitante per diventare amministratore di condominio, sono iscritta all'associazione ANACI e sono alla ricerca di condòmini da amministrare su Manfredonia.
Ho un'esperienza lavorativa di tre anni. Spero di avere presto riscontro.
Buona serata
Dimaraz ha scritto sul profilo di ciccio.
Le domande devi porle aprendo discussioni e non scrivendole sul tuo profilo.
Alto