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Studio Verlicchi

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
Buon giorno.
Mi trovo nella incresciosa situazione nella quale un condominio, in assemblea, non mi ha approvato la spesa per eseguire le analisi delle acqua per consumo umano secondo quanto disposto dal D.Lgs 18/2023. Secondo voi è possibile che l'assemblea non approvi la spesa relativa impedendo di fatto all'amministratore di svolgere il proprio ruolo di GIDI oppure la delibera risulterebbe nulla in quanto in violazione di legge?
Nel caso, è sufficiente una lettera di manleva da parte di tutti i condòmini per sollevarmi dalle responsabilità previste dalla norma?
Grazie.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Rete pubblica acquedotto
Ho letto il Decreto solo in parte...e già mi viene l'orticaria.
La solita "porcata" atta a creare burocrazia e costi inutili.
Salvo abbiate una cisterna/serbatoio a "vaso aperto" è materialmente impossibile che vi sia una contaminazione tale da rendere vietata un'acqua potabile.

Stante la solita Spada di Damocle della responsabilità dell'amministratore ...era preferibile che tu prima di dare il via a qualsivoglia spesa avessi sottoposto la questione in assemblea.

Se ora non ti approvano a posteriori sei costretto a sottoporre la questione ad un Tribunale.
Solitamente il solo minacciare di farlo (quando si ha ragione) rende più socievoli.
 

Studio Verlicchi

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
Ho letto il Decreto solo in parte...e già mi viene l'orticaria.
La solita "porcata" atta a creare burocrazia e costi inutili.
Salvo abbiate una cisterna/serbatoio a "vaso aperto" è materialmente impossibile che vi sia una contaminazione tale da rendere vietata un'acqua potabile.

Stante la solita Spada di Damocle della responsabilità dell'amministratore ...era preferibile che tu prima di dare il via a qualsivoglia spesa avessi sottoposto la questione in assemblea.

Se ora non ti approvano a posteriori sei costretto a sottoporre la questione ad un Tribunale.
Solitamente il solo minacciare di farlo (quando si ha ragione) rende più socievoli.
In realtà non ho ancora disposto la verifica. Ho solo sottopossto all'assemblea la spesa necessaria nell'ambito del bilancio preventivo e l'assemblea non me l'ha l'approvata. In questo modo, non posso adempiere, ma essendo responsabile non so bene come muovermi...
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Se è stato verbalizzato il diniego alla tua proposta nei fatti sei già esonerato da responsabilità.

Per toglierti il "pensiero" invia una comunicazione (meglio se con Raccomandata) dove informi degli obblighi derivati dalla nuova normativa, del fatto che il diniego fa' ricadere le responsabilità su tutti i proprietari (sanzioni incluse) ...e che trattandosi di sicurezza "umana" sei in dovere di fare espressa denuncia agli organi competenti.
 

bastimento

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Fin che l’Europa si limita a normare la lunghezza delle sardine e a legiferare solo sull’aria, l’acqua ecc. non andrà da nessuna parte
 

Studio Verlicchi

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
Fin che l’Europa si limita a normare la lunghezza delle sardine e a legiferare solo sull’aria, l’acqua ecc. non andrà da nessuna parte
Su questo posso anche essere d'accordo, ma ciò non toglie che esiste una legge dello Stato italiano che impone determinati controlli e responsabilità che non è ben chiaro se possano essere accollate al condominio che si oppone al suo rispetto.
Se è l'amministratore sempre e comunque responsabile, io dovrei ignorare la decisione assembleare e procedere comunque, ma se tutti i condòmini singolarmente presi, mi sottoscrivono una lettera di manleva, sarò tranquillo?
E, aggiungo, se uno dei condòmini, invece, vuole fare questi controlli per rispettare la norma e per essere tranquillo su cosa esce dal suo rubinetto, e non mi firma la manleva?
Questi sono i miei dubbi che non riesco a fugare dalla lettura della legge.
 

bastimento

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Buongiorno. Io credo che sia un obbligo, non dovresti passare dall'assemblea ma semplicemente farlo fare.
Saluti a tutti
Come già affermato da altri: è l'assemblea a decidere. L'amministratore non può far altro che verbalizzare la decisione assembleare, eventualmente inviare raccomandata ai condòmini con le avvertenze e scaricare la responsabilità sui condòmini.
 

robertodisanto

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
Come già affermato da altri: è l'assemblea a decidere. L'amministratore non può far altro che verbalizzare la decisione assembleare, eventualmente inviare raccomandata ai condòmini con le avvertenze e scaricare la responsabilità sui condòmini.
Trattasi di obbligo ragion per cui non devi passare dall'assemblea. Le sanzioni sono belle pesanti. Poi ognuno agisca come ritiene opportuno.
Cordiali saluti
 

ugo chiacchia

Membro Junior
Altro Professionista
Sono queste sentenze categoriche che mettono il contrasto e il licenziamento degli amministratori, del resto la parola è chiara, "amministratore" non "despota" gli amministratori devono agire con professionalità, l'assemblea ha deciso? è quello è! e chi sbaglia paga, ne più ne meno, se poi si ha tendenze a paladino della giustizia conviene fare domanda nella polizia
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Trattasi di obbligo ragion per cui non devi passare dall'assemblea
Sono rinvenibili sul web opinioni di sedicenti esperti o forum dove si propugna la tesi secondo cui l'amministratore possa agire senza preventiva autorizzazione assembleare per qualsivoglia spesa di manutenzione straordinaria e alcuni si spingono persino ad includere le spese ordinarie quali la pulizia delle parti comuni (scale etc.).
Ciò richiamando i doveri dell'amministratore fissati dall'art. 1129 comma 3 e 4.

Peccato che tali "autori" travisano il significato dei termini indicati e dimenticano il contenuto di altri.

"Erogare i pagamenti" non significa poter scegliere a chi affidare i lavori...cosa ammessa solo in caso sussista il carattere di urgenza pena l'incolumità di cose o persone.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
No comment sul linkare siti concorrenti ...curiosa la sentenza richiamata rilanciata da altro sito giornalistico (la 14300 del 8/7/20)...che negli altri siti parla di ben altro.
Vedo di trovare l'integrale.
 

Slowhand

Membro Ordinario
Altro Lavoratore
Sono rinvenibili sul web opinioni di sedicenti esperti o forum dove si propugna la tesi secondo cui l'amministratore possa agire senza preventiva autorizzazione assembleare per qualsivoglia spesa di manutenzione straordinaria e alcuni si spingono persino ad includere le spese ordinarie quali la pulizia delle parti comuni (scale etc.).
Ciò richiamando i doveri dell'amministratore fissati dall'art. 1129 comma 3 e 4.

Peccato che tali "autori" travisano il significato dei termini indicati e dimenticano il contenuto di altri.

"Erogare i pagamenti" non significa poter scegliere a chi affidare i lavori...cosa ammessa solo in caso sussista il carattere di urgenza pena l'incolumità di cose o persone.
E meno male...altrimenti i delinquenti...cambierebbero definitivamente lavoro...😁
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Ho letto l'integrale della sentenza...e come sospettavo non v'è che da biasimare la metodica di certi autori che alterano i contenuti coniando titoli altisonanti.

Riassumendo non vi era alcun diniego della maggioranza all'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico che anzi aveva persino scelto chi, cosa, come e quanto.

Talmente "prodighi" che avevano infilato nell'adeguamento pure l'obbligo di sostituire interruttori ed altro nelle parti private (fra l'altro non per questioni funzionali ma estetiche).

Respinto il ricorso nei punti sulle modalità con cui si era selezionato e poi deliberato...accettato quello di nullità per l'addebito di intervento nelle parti private.

Avvocati giornalai laureati non si sa dove.
 

bastimento

Membro Ordinario
Condòmino proprietario
Grazie per la precisazione. Tornerei quindi al punto in discussione:
L’amministratore può agire in totale autonomia ove si configuri un problema di sicurezza, o in mancanza di autorizzazione da parte assembleare ne prende atto e declina le responsabilità?

La cosa oggi mi interessa: è di ieri la posizione dell’amministratore di Supercondominio, categorica.
Tra l’altro l’oggetto sarebbe la presenza di radici in superficie lungo I camminamenti asfaltati del parco super condominiale. Che sia bene raccordarli e coprire questa specie di inciampi non lo discuto: come chiederei anche di prestare attenzione dove si cammina, bambini compresi.
 

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Buonasera sono la Dott.ssa Angela Rita Di Candia di Manfredonia, due anni fà ho frequentato il corso abilitante per diventare amministratore di condominio, sono iscritta all'associazione ANACI e sono alla ricerca di condòmini da amministrare su Manfredonia.
Ho un'esperienza lavorativa di tre anni. Spero di avere presto riscontro.
Buona serata
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