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Buongiorno,


Nel nostro condominio c'è stata la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato da gasolio a gas.

A seguito di ciò, l'Arpa ci ha contestato infiltrazioni da idrocarburi verso la falda acquifera.


Visto che le perizie attestano che il serbatoio è sano, abbiamo deciso di intraprendere azione legale contro il fornitore storico di idrocarburi che, durante i rifornimenti nei decenni, avrebbe sversato del liquido nel terreno.


Dopo perizie, ctu, udienze ecc. l'amministrazione convoca un'assemblea straordinaria per decidere se continuare o interrompere (soccombendo) alla causa.


Presenti (o con delega) 515.90 millesimi per 19 testi su 42.


Dopo ampia discussione l'assemblea decide di interrompere la causa (soccombendo) con 444.70 millesimi e 17 testi su 42 (su 19 presenti).


Ho letto oggi che, le nuove norme sul condominio prevedono, al capitolo "liti", all'articolo 1136 al secondo comma recita che "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio."

Al comma quattro recita: "Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo". Quindi son minimo 500.01 millesimi.


E' corretto?


Se è corretta la mia interpretazione, cosa posso fare ora che i legali di controparte hanno mandato la parcella astronomica, oltre a quanto andremo a pagare per i ns. legali e consulenti vari.


Il concetto dei 30 giorni per l'opposizione, si applica anche in questo caso o, essendo la delibera nulla la si può impugnare anche dopo?


Ora che, in ogni caso saremo costretti a pagare la controparte. posso rivalermi sull'amministrazione che ha adottato una delibera che ha fatto passare per buona ma che in realtà è nulla per mancanza del requisito di cui all'art. 1136?



Grazie mille.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
...Ho letto oggi che, le nuove norme sul condominio prevedono, al capitolo "liti"...

Non le nuove norme...ma da sempre è prevista la doppia maggioranza di teste e millesimi che abbia , per tale questione, almeno 500 millesimi.

La vostra delibera di abbandono della causa fatta passare con una maggioranza insufficente non è "nulla"... ma "annullabile" come ben precisato da svariata giurisprudenza, entro 30 gg:
a)-dalla votazione per i contrari
b)-dal verbale di notifica per assenti e astenuti.
Decorso tale termine la delibera diviene valida e vincolante per tutti.

Non comprendo il motivo del tuo interpello visto che non si decide di resistere o meno solo in funzione del conto che ti presenta la controparte...ma valutando le effettive possibilità di vittoria.
E' indubbio che se aveste ricorso in Appello, e/o successivamente in Cassazione, con una già evidente possibilità che venisse riconfermata la sentenza di primo grado, oltre ai costi che vi hanno già presentato si sarebbero aggiunte tutte le ulteriori spese dei nuovi gradi di procedimento.

Non ne hai spiegati i motivi...ma trovo temeraria una lite per addebitare al fornitore, la responsabilità di quanto contestatovi dall' Arpa...in mancanza di prove certe.
 

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