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Non esatto: una recente circolare ADE ha precisato che, essendo un obbligo di legge, non rientrava nelle voci detraibili (al 50% 0 65%), salvo questa spesa fosse inserita in un più ampio intervento (es. sostituzione della caldaia con una più efficiente) di risparmio energetico.
Non esatto:
Ed hai letto bene: ma non sappiamo come sia la situazione del postante.Se la sostituzione riguarda i ripartitori di calore, non in concomitanza con altri impianti con caratteristiche tecniche ai fini della riqualificazione energetica, la detrazione è del 50%, ai sensi dell'art. 16 bis comma 1 lett.h del TUIR 917/86 trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.
Questo è quello che io penso dalla lettura della circolare dell'ADE.
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