Pensa te che io invece "rido" ogni qual volta leggo le motivazioni che tu spieghi e i "giustificativi" che utilizzi.
rileggi cosa ho scritto:
Certo grammaticalmente il minimo è due: ma nel contesto che stiamo discutendo il c.c. ritiene "minimo" ogni condominio non superiore a 8 partecipanti, esentandoli da obblighi di amministratore e regolamento di condominio.
Poi vai a rivederti l'art. 1129 primo comma: fortunatamente leggo l'italiano, non il legalese.
Spiacente...ma fai errata deduzione assimilando una "eventuale esenzione" a valere come estensione di un significato specifico.
Non sono l'obbligo dell'Amministratore o di un eventuale Regolamento di Condominio a determinare la caratteristica "Condominio Minimo"...nemmeno per assimilazione.
Tal tesi è facilmente confutabile...partendo dal più banale:
1-nemmeno i condòmini con
9 partecipanti hanno obbligo di regolamento di condominio (obbligo a partire da
10).
Quindi "minimi" pure loro?
2-l'obbligo all' Amministratore sussiste solo per i condòmini superiori a 8....ma la Legge impone la nomina
solo su richiesta di almeno 1 condòmino!!!
Se in un GRANDE Condominio nessuno vuole l'Amministratore...nessuno andrà mai ad imporne uno.
Quindi un Condominio di 9 senza amministratore (perchè nessuno lo vuole ) è "Condominio minimo"?
Che fà l' AdE...usa "2 pesi e 2 misure" instaurando una difformità non prevista per Legge e "costituzionalmente " contestabile***
...o include nella categoria "
esentati da specifiche norme di Legge" anche i Grandi condòmini seppur privi di amministratore?
***(non fosse che essendo "atto amministrativo interno" non è nemmeno impugnabile o utilizzabile in caso di procedimento difronte a qualsiasi tipo di Giudice)
E veniamo al solito dente dolente (o indolente):
Che tu non possa fare a meno di esprimere giudizi sul prossimo invece di documentare le tue affermazioni,
Esiste piena libertà per chiunque di esprimere giudizi su quanto scrivono gli altri (e sempre mi sono espresso in tal senso ..a differenza di qualcuno che è arrivato a dubitare della capacità di "pensare" del sottoscritto).
Ho detto che sei "confuso" e lo ribadisco.
Questo non significa che ti do del "pazzo" ...ma che evidentemente non comprendi la differenza fra una Legge e una "dichiarazione di un funzionario/ente" priva di qualsiasi sostanza e valore.
Non avrei nemmeno obbligo di dimostrare le mie affermazioni...questo non è un sito di consulenze dove si venga retribuiti o compensati per i propri apporti.
Sollecitato integro a tuo discredito perchè si dimostrerà la tua "confusione" (ma quantomeno forse arriverai a comprendere).
Qui bisogna intendersi sul significato che dai a questo obbligo: il DPR istitutivo n. 605 del 29/09/1973 non stabilisce alcun obbligo a richiederlo.
Ecco come si esprime:
Art. 3. Attribuzione del numero di codice fiscale. Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui al successivo art. 6 e' tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'art. 4.
Suppongo tu stia scherzando.
Sarebbe come dire:
"non mi serve un documento di riconoscimento perchè non ho intenzione di uscire di casa"
"non mi serve la targa perchè non ho intenzione di superare i limiti di velocità".
Quindi visto che il DPR n: 605 " non obbliga "...perchè assieme all'atto di nascita
devi fare richiesta di Codice Fiscale???
E' il "combinato" delle Leggi che "impone" l'obbligo alla richiesta del Codice Fiscale Condominiale !!!
...perchè al citato DPR devi combinare l'articolo 21, comma 11, lettera a), n. 1), della legge n. 449/1997...che ha incluso i condòmini fra i sostituti di imposta, e l'indicazione del Codice Fiscale non vale solo per le Fatture ma è necessario anche per svariati altri atti.
Quanto alle circolari, hai ragione ...(ndr. non esistevano dubbi in questo...tranne che nella tua mente)
... ma diciamo più pacatamente che la sentenza le definisce atti amministrativi, che non sono vincolanti per il contribuente, ma solo per gli enti sottoposti.
Peeeep.
Sbagliato.
Vedo che ti sei documentato...ma evidentemente non abbastanza o ancora non hai saputo leggere attentamente.
Esiste consolidata Giurisprudenza su tale tema...con una pletora di sentenze di Cassazione e per tua "cultura" te ne riporto l' estratto di una:
Corte di cassazione Sezioni unite civili (ti evidenzio tal particolare...e così vai ad imparare cosa significa funzione nomofilattica)
Sentenza 2 novembre 2007, n. 23031
Anche la giurisprudenza ha da tempo espresso analoga opinione sulla inefficacia normativa esterna delle circolari. A quest'ultime, infatti, è stata attribuita la natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione, i quali, contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari. Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass., Sez. I, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass., Sez. V, 10 novembre 2000, n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011).
Questi risultati interpretativi vanno condivisi alla stregua delle seguenti considerazioni.
1) La circolare emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente, che resta pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme, in piena coerenza con la regola che in un sistema tributario basato essenzialmente sull'autotassazione, la soluzione delle questioni interpretative è affidata (almeno in una prima fase, quella, appunto, della determinazione dell'imposta da corrispondere) direttamente al contribuente.
2) La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge.
3) La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata. Ciò è tanto vero che si è posto il problema della eventuale tutela del contribuente di fronte al mutamento di indirizzo (interpretativo) adottato dall'amministrazione e si è escluso che tale tutela sia possibile anche sotto il profilo dell'affidamento, stante la evidente collisione che si determinerebbe con il principio - coniugato secondo un diverso lessico, ma riferito ad un unico concetto - di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta. Non si può, al riguardo, non concordare con quella autorevole dottrina che sostiene che, ammettere che l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative (ancorché prive di fondamento nella legge), crea vincoli per sé e i giudici tributari, equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che, a tacer d'altro, è in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 della Costituzione. Tutt'al più, come è stato pure affermato, potrebbe ammettersi che il mutamento da parte dell'amministrazione di un precedente indirizzo (interpretativo) sul quale il contribuente possa aver fatto affidamento, eventualmente rilevi (o possa esser valutato) ai fini della applicazione delle sanzioni.
4) La circolare non vincola, infine, come già si è detto, il giudice tributario (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al giudice il compito di interpretare la norma (del resto, al giudice tributario è attribuita, nella materia tributaria, la giurisdizione esclusiva). In tal caso non può non concordarsi con una autorevole dottrina secondo la quale, ammettere l'impugnabilità della circolare interpretativa innanzi al giudice amministrativo - con la possibilità per quest'ultimo di annullarla, peraltro con effetto erga omnes - significherebbe precludere a tutti gli uffici dell'amministrazione finanziaria di accogliere quella interpretazione, con il risultato - contrario ai principi costituzionali - di elevare il giudice amministrativo al rango di interprete autentico della norma tributaria.
Traduco il passo evidenziato: =se tu contribuente hai seguito le istruzioni della circolare "sbagliate" perchè non conformi alla Legge ....paghi comunque le conseguenze, con un eventuale valutazione "compassionevole" dal lato sanzioni!!!
Si spera tu abbia la capacità di comprendere e l'onestà intellettuale per ammettere il torto.
Ora se l'indirizzo è favorevole al contribuente vedo molto ma molto remota la probabilità che qualcuno, che non si chiami Dimaraz, le contesti.
Rileggi ...il punto 2) ti smentisce quantomeno formalmente.
Che poi un ufficio periferico ignori una circolare e segua la Legge diventa una questione statistica con la quale io non mi prenderei rischi.
Come detto tale circolare è scritta con i "piedi"...sarebbe come informare le forze dell'ordine di "girarsi dall'altra parte" se ad infrangere i limiti di velocità è una moto o un auto con il solo conducente piuttosto che con 4 o più persone a bordo.
@avallone giuseppe o è uno dei tanti che spargono domande senza curarsi di interagire con chi risponde o è rimasto sconcertato dal solito estenuante ed inutile dibattito causato da chi come al solito vuol parlare di cose che non comprende.