Lucianone
Membro Junior
- Amministratore di Condominio
Cosa sono le delibere nulle o cosa sono invece le delibere annullabili e soprattutto quando sono nulle o annullabili.
Definiamo le delibere nulle come quelle delibere che l'assemblea prende senza in realtà poterlo fare per i motivi che vedremo tra poco. In questo caso è come se la delibera non fosse mai stata presa.
Le delibere annullabili, invece, sono quelle delibere che sono appunto annullabili nel caso in cui uno o più condòmini le impugni.
Ma quando le delibere sono nulle?
Quando sono prive degli elementi essenziali o che abbiamo oggetto impossibile o illecito, oppure quelle delibere che non possono rientrare tra le competenze dell'assemblea dei condòmini, o ancora le delibere che incidano sui diritti di ciascun condòmino o sulle proprietà esclusive. In sostanza quelle delibere che prendono decisioni che non possono prendere in nessun caso, per cui sono appunto nulle, impossibile, come mai prese.
Sono invece delibere annullabili quelle delibere che contengano vizi per esempio nella costituzione dell'assemblea, oppure che siano state adottate con le maggioranza insufficienti o che siano affette da vizi di forma o che violino prescrizioni legali, regolamenti, che non rispettino i procedimenti di convocazione o di invio dei verbali e di informazione dell'assemblea.
Per esempio la mancata convocazione di uno o più condòmini comporta l'annullabilità della della delibera.
Tale delibera sarà, quindi, valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio solo ove non venga impugnata nel termine di 30 giorni (art. 1137, comma 3, cod. civ.) che comincia a decorrere, per gli assenti, dalla comunicazione, mentre per i condòmini dissenzienti, dall’approvazione.
Definiamo le delibere nulle come quelle delibere che l'assemblea prende senza in realtà poterlo fare per i motivi che vedremo tra poco. In questo caso è come se la delibera non fosse mai stata presa.
Le delibere annullabili, invece, sono quelle delibere che sono appunto annullabili nel caso in cui uno o più condòmini le impugni.
Ma quando le delibere sono nulle?
Quando sono prive degli elementi essenziali o che abbiamo oggetto impossibile o illecito, oppure quelle delibere che non possono rientrare tra le competenze dell'assemblea dei condòmini, o ancora le delibere che incidano sui diritti di ciascun condòmino o sulle proprietà esclusive. In sostanza quelle delibere che prendono decisioni che non possono prendere in nessun caso, per cui sono appunto nulle, impossibile, come mai prese.
Sono invece delibere annullabili quelle delibere che contengano vizi per esempio nella costituzione dell'assemblea, oppure che siano state adottate con le maggioranza insufficienti o che siano affette da vizi di forma o che violino prescrizioni legali, regolamenti, che non rispettino i procedimenti di convocazione o di invio dei verbali e di informazione dell'assemblea.
Per esempio la mancata convocazione di uno o più condòmini comporta l'annullabilità della della delibera.
Tale delibera sarà, quindi, valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio solo ove non venga impugnata nel termine di 30 giorni (art. 1137, comma 3, cod. civ.) che comincia a decorrere, per gli assenti, dalla comunicazione, mentre per i condòmini dissenzienti, dall’approvazione.