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dadanet

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Amministratore di Condominio
buongiorno,
qualcuno sa dirmi con riferimento l quorum costitutivo dell'assemblea per 1/3 dei partecipanti al condominio si intendono i singoli condòmini a prescindere dalle unità che detengono?
ad esempio due unità immobiliari cointestate a marito e moglie devo considerare cmq due partecipanti?
se un condòmino invece detiene più unità devo cmq considerarlo come unico partecipante?
Grazie a tutti in anticipo
 

Dimaraz

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Ti mancano alcuni "dogmi" di base.

Le unità in comproprietà (cointestate) valgono sempre e solo una testa (anche se i comunisti fossero più di 2).
Se 2 coniugi possiedono 1 unità valgono una testa (e solo uno di loro potrà deliberare)
Se 3 fratelli possiedono 1 unità vale come sopra
Se 2 coniugi possiedono 2 unità valgono semrpe 1 testa (e la somma dei millesimi delle 2 unità)
Se 3 persone possiedono 1 unità ma uno di loro è proprietario anche di un' altra unità...allora vanno calcolate sempre come 2 teste e 2 unità distinte.

Il quorum costitutivo si riferisce sempre ad un combinato (teste+millesimi).

-in prima convocazione almeno la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresenti i due terzi del valore dell’edificio

-in seconda convocazione almeno un terzo dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio.

 

dadanet

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
grazie per la gentilezza....un'altra domanda per quanto concerne il quorum costitutivo il numero dei partecipanti all'assemblea qualora si debba deliberare per intraprendere un'azione legale è 1/3 dei partecipanti al condominio? grazie
 

Dimaraz

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dadanet

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Dimaraz

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Forse ho giocato troppo d'anticipo pensando che tu volessi sapere quando la delibera sarebbe validamente approvata.

Per il solo quorum costitutivo anche nelle tabelle linkate trovi 1/3 dei millesimi...ma come puoi ottenere 500 millesimi se i presenti sono 333 ?
 

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Integro quel che mi era difficile dal telefono.
Nelle tabelle trovi che il quorum per la seconda convocazione è indicato nella meisura di 1/3 dei partecipanti (condòmini) e del valore (millesimi).
Ma nell' Art. 1136 è ben precisata la questione delle maggioranze con indicate alcune eccezzioni:

Dispositivo dell'art. 1136 Codice Civile
FontiCodice CivileLIBRO TERZO - Della proprietàTitolo VII - Della comunione (artt. 1100-1139)Capo II - Del condominio negli edifici
(1) L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (2) [1129].
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (3).
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo .
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122 bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio .
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati .
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore [66, 67 disp att.].

Art. 1136 codice civile - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni - Brocardi.it

Spero che i "colori" aiutino.
 

dadanet

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
Grazie Dimaraz si si ...avevo fatto confusione in quanto il quorum costitutivo è più basso del deliberativo...scusa un'altra domanda....per quanto riguarda la maggioranza degli intervenuti si considerano anche i presenti per delega oppure solo i presenti fisicamente?
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Un "presente per delega" (alias delegato) rappresenta "fisicamente" il proprietario originale (delegante).

Se la delega è presentata da persona che è anche condòmino (perchè proprietario) allora varrà per 2 teste e per somma dei millesimi ...salvo non abbia delega con voto vincolato dove il delegante abbia precisato un voto che risulti differente da quello che il delegato farà per la propria "unità".
 

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