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DFMcondomini

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
Buongiorno.
In un condominio si dovranno sostituire tre spingi porta dell’ascensore del 1 - 4 e 5 piano. Ho approntato la ripartizione della spesa secondo il criterio della prima metà con una tabella millesimale e la seconda metà con un’altra tabella. Un condòmino del 7 piano non è d’accordo con tale ripartizione. Ha ragione?
Grazie mille
 
la seconda metà con un’altra tabella
Di che tipo?


Un condòmino del 7 piano non è d’accordo con tale ripartizione. Ha ragione?
Cosa obbietta?

Che la porta del suo piano non ha problemi?

A rigor di norma le spese di manutenzione degli ascensori vanno divise fra tutti i condòmini meta su base millesimale e meta in altezza piano.
Nello specifico della rottura si potrebbe pure imputare la spesa di ogni singola porta ai soli proprietari dei rispettivi piani dove si procede alla sostituzione.

Importante fissare un criterio che non venga disatteso quando si renderà necessario intervenire sulla porta del 2° - 3° - 6° o 7° piano.
 
Al di là di norme e soluzioni alternative, in primis l’importante è la seguente considerazione
Importante fissare un criterio che non venga disatteso quando si renderà necessario intervenire sulla porta del 2° - 3° - 6° o 7° piano.
Su questa base l’amministratore dovrebbe guidare i condòmini verso un criterio condiviso.

Più sottile (forse) sarebbe un aspetto parallelo: in un mio condominio anni ‘60 l’ascensore presenta due tabelle: gestione ordinaria e manutenzione straordinaria.
Con la prima, progressiva in funzione piano, sono ripartiti i costi di esercizio e piccole manutenzioni; la seconda equivale alla tab millesimi proprietà con esclusione del PT.
La discussione si sposta quindi se considerare ordinari o straordinari certi interventi a metà strada (sostituzione di piccoli particolari), tra l’altro con implicazioni conseguenti se ci sono inquilini
 
Quella delle altezze
Quindi corretto.

Nel mio caso le stesse tabelle vengono prese in considerazione sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria
Come lettura "superficiale" della norma lascia supporre.

Ma le norme non sempre possono scendere nello specifico dei singoli casi.
Anche se "tirato per i capelli" ...si può invocare il criterio del comma 3 art. 1133 per la presenza di più porte (obiettabile perché un solo ascensore) ...se è la prima volta sottoponi la questione in assemblea ponendo le 2 soluzioni:
A) si paga tutti
B) pagano solo quelli del piano con porta coinvolta.

Se passa la seconda si aggiunge criterio su regolamento di condominio.
 

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