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Pizzuti Massimo

Membro Junior
Condòmino proprietario
Buon giorno

Da un pò di materiale letto in giro mi sembra di aver capito che la sentenza della Cass. S.U. 18477/2010 debba essere presa come riferimento per la determinazione delle maggioranze necesarie per l'approvazione e/o modifica delle tabelle millesimali

In questa sentenza si fà riferimento all'articolo 1136 c.c. comma 2 per la determinazione della maggioranza necessaria per l'approvazione e/o modifica delle tabelle.

Il comma 2 dell'art. 1136 recita "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio".

Tale maggioranza deve essere rispettata sia in prima che in seconda convocazione ?

O in seconda convocazione si può far riferimento al comma 3 del medesimo articolo che recita "Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un
numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio"


Grazie in anticipo
Cordialmente
Pizzuti Massimo
 

Pizzuti Massimo

Membro Junior
Condòmino proprietario
Buon giorno
Vorrei un parere circa il quorum deliberativo per affidare l'incarico ad un tecnico per la redazione delle tabelle millesimali, in seconda convocazione, qualcuno mi ha detto che è sufficiente la maggioranza dei votanti in assemblea che rappresentino 1/3 del valore dell'immobile, è corretto?

Grazie in anticipo
Cordialmente
Pizzuti Massimo
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
Ho riunito qui le 2 discussioni (ci sarebbe anche la terza) ma quantomeno il titolo è un po' diverso.

Il quorum deliberativo è in seconda convocazione della maggioranza dei votanti che rappresentino almeno 1/3 dei millesimi.

In questa sentenza si fà riferimento all'articolo 1136 c.c. comma 2 per la determinazione della maggioranza necessaria per l'approvazione e/o modifica delle tabelle.

Il comma 2 dell'art. 1136 recita "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio".

Tale maggioranza deve essere rispettata sia in prima che in seconda convocazione ?

O in seconda convocazione si può far riferimento al comma 3 del medesimo articolo

Buona solo la prima: l'approvazione delle Nuove Tabelle deve ottenere il voto della maggioranza di teste ed almeno 500 millesimi.

Il comma 3 non si applica a determinati argomenti per i quali si fissa una unica maggioranza.
 

Pizzuti Massimo

Membro Junior
Condòmino proprietario
Scusa provo a riepilogare per vedere se ho ben compreso
Per affidare l'incarico ed approvare la spesa basta la maggioranza dei partcipanti all'assemblea che rappresentino 1/3 del valore dell'edificio, giusto?
Mentre per approvare le tabelle, occorre che votino favorevolmente la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino almeno il 50% del valore dell'immobile ovvero 500 millesimi, giusto?
Grazie in anticipo
 

Pizzuti Massimo

Membro Junior
Condòmino proprietario
Ok
A questo punto però, si potrebbe verificare il caso malaugurato in cui l'incarico al tecnico con le relative spese e ripartizioni potrebbe essere deliberato con la maggioranza di 1/3 mentre successivamente alla redazione in sede di approvazione, non raggiungendo la maggioranza di 1/2 o 500 millesimi, le tabelle potrebbero non essere approvate.
In un tale scenario l'amministratore potrebbe comunque agire legalmente verso i condòmini eventualmente morosi inviando un'ingiunzione di pagamento?

Graize sempre per la collaborazione
Cordialmente
Pizzuti Massimo
 

Pizzuti Massimo

Membro Junior
Condòmino proprietario
Vorrei fornire un'informazione che ho omesso e che forse è utile per inquadrare correttamente il contesto
Il condominio di cui stiamo parlando attualmente è privo sia di regolamento che di tabelle
Questa sarebbe la prima redazione ed accettazione delle tabelle millesimali
Tutto quanto detto per i quorum deliberativi rimane comunque valido?

Cordialmente
Pizzuti Massimo
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
In un tale scenario l'amministratore potrebbe comunque agire legalmente verso i condòmini eventualmente morosi inviando un'ingiunzione di pagamento?

Ovvio che si.
Un amministratore può agire sulla base di una qualsiasi delibera (approvata) che determini una spesa...unico caso escluso qualora si tratti di una "innovazione gravosa e voluttuaria" dalla quale il contrario ha dichiarato di volersi tenere estraneo.

Tutto quanto detto per i quorum deliberativi rimane comunque valido?
Si.
In assenza di apposita Tabella Millesimi di Proprietà si potrà assumere come valore uno dei vari parametri indicati da Giurisprudenza/consuetudini:
-superficie
-volume
 

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