Pizzuti Massimo
Membro Junior
- Condòmino proprietario
Buon giorno
Da un pò di materiale letto in giro mi sembra di aver capito che la sentenza della Cass. S.U. 18477/2010 debba essere presa come riferimento per la determinazione delle maggioranze necesarie per l'approvazione e/o modifica delle tabelle millesimali
In questa sentenza si fà riferimento all'articolo 1136 c.c. comma 2 per la determinazione della maggioranza necessaria per l'approvazione e/o modifica delle tabelle.
Il comma 2 dell'art. 1136 recita "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio".
Tale maggioranza deve essere rispettata sia in prima che in seconda convocazione ?
O in seconda convocazione si può far riferimento al comma 3 del medesimo articolo che recita "Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un
numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio"
Grazie in anticipo
Cordialmente
Pizzuti Massimo
Da un pò di materiale letto in giro mi sembra di aver capito che la sentenza della Cass. S.U. 18477/2010 debba essere presa come riferimento per la determinazione delle maggioranze necesarie per l'approvazione e/o modifica delle tabelle millesimali
In questa sentenza si fà riferimento all'articolo 1136 c.c. comma 2 per la determinazione della maggioranza necessaria per l'approvazione e/o modifica delle tabelle.
Il comma 2 dell'art. 1136 recita "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio".
Tale maggioranza deve essere rispettata sia in prima che in seconda convocazione ?
O in seconda convocazione si può far riferimento al comma 3 del medesimo articolo che recita "Se l'assemblea in prima convocazione non puo' deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un
numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio"
Grazie in anticipo
Cordialmente
Pizzuti Massimo