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chiara78_

Membro Junior
Amministratore di Condominio
Si puo'consentire ad una pianta rampicante di elevarsi fino al punto luce dell'immobile sovrastante al giardino dell'immobile del piano inferiore?E nel caso fosse possibile a che distanza dall'inferriata del punto luce puo'stare?Quale sarebbe il riferimento normativo ?
 

Emanuele

Nuovo Iscritto
Amministratore di Condominio
Buona sera Chiara, sono Emanuele da Roma. Se non ho letto male la situazione è la seguente: Tizio, proprietario dell'unità immobiliare inferiore, ha piantato (nel proprio giardino) una pianta di natura rampicante la quale, con il tempo, ha raggiunto la finestra di Caio, quest'ultimo proprietario dell'abitazione superiore. Diciamo innanzi tutto che la pianta rampicante ha raggiunto la finestra di Caio estendendosi lungo la superficie della facciata esterna del fabbricato che, salvo diverso titolo (ex art. 1117 cod civ) è una proprietà condominiale (quindi proprietà comune o comproprietà visto che il condominio altro non è che la particolare disciplina di proprietà esclusive inserite in un maggior assetto comproprietario o di comunione, infatti, al condominio, sono applicabili quando compatibili le norme della comproprietà o comunione, si veda l'art. 1139 che, chiudendo la disciplina condominiale rinvia a quella della comunione o comproprietà).
Quindi la pianta di Tizio si erige sino alla finestra di Caio sfruttando una parete che non è di esclusiva proprietà di Tizio ma è di proprietà condominiale, cioè di tutti i condòmini pro quota.
Premesso questo è legittimo domandarsi: ma la pianta di un condòmino può erigersi al di sopra di una proprietà (superficie della parete) che non è (esclusivamente) di costui sino a lambire terze persone?
A questa domanda si può rispondere sia si che no.
Infatti la proprietà (o la comproprietà) è un diritto disponibile, tantè che si perde per usucapione. Per tanto, essendo la proprietà un diritto disponibile quando il proprietario (o i comproprietari) permettono e tollerano un qualcosa che coinvolge il suo (o il loro) assetto proprietario è come se concedessero e tollerassero quella situazione, quel comportamento. Trattasi di comportamento concludente.
Qualche esempio semplice e poco articolato: io non dico nulla a colui che occupa la mia proprietà, dopo 20 anni perdo la proprietà per usucapione; io non dico nulla a colui che fa passare un tubo idrico all'interno della mia proprietà, dopo un lasso di tempo costui acquisisce (per usucapione) una servitù di passaggio di condotta idrica (sul mio fondo) in suo favore.
Nel tuo caso, attualmente, la comunità condominiale (proprietaria della parete) non ha preso espressa posizione in merito; non dico che debba vietare la piantumazione del rampicante (non potrebbe farlo in maniera assoluta) ma, almeno, dovrebbe espressamente avvertire Tizio che la sua pianta non deve crescere in maniera incontrollata (lungo la parete) o non deve crescere in maniera tale da render pregiudizio, fastidio, nocumento, ad altro condòmino (Caio). Si dice che"la libertà di ognuno di noi finisce dove inizia la libertà di un altro soggetto" (mi sembra siano parole di Martin Luther King). Per tanto, l'assemblea condominiale, potrebbe imporre (o meglio invitare) Tizio a tenere sotto controllo l'estensione della pianta rampicante lungo la superficie della parete condominiale, consentendogli quindi di tenerla ma a determinate condizioni (il non pregiudizio a terzi, il miglior decoro della facciata condominiale visto che una pianta totalmente fuori controllo potrebbe anche risultare indecorosa).
Un ultima cosa, la mancanza di norme espresse non è mai di ostacolo alla disciplina di una fattispecie reale; infatti in materia civilistica vige il principio di analogia (si veda l'art. 12, 2° comma delle DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE: "se una controversia non può esser decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso......." sfruttando questa norma del nostro ordinamento giuridico potresti argomentare utilizzando il principio espresso dall'art. 844 c.c. in tema di IMMISSIONI; la puoi utilizzare quale argomentazione analogica.
Mi auguro di esserti stata utile.
Cordialmente Emanuele
 

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