Buongiorno,
Siamo al piano terra e sotto una parte del nostro appartamento ci sta la sala dell'ex lavatoio ora utilizzata per le riunioni condominiali(con già dei vecchi tubi del vecchio riscaldamento e dove è presente la colonna di scarico condominiale).
A marzo inizieremo i lavori di ristrutturazione e abbiamo necessità di spostare un bagno; avremmo bisogno quindi che il tubo del bagno si colleghi alla colonna di scarico condominiale che si trova nella sala comune sotto il nostro appartamento (il tubo sarà lungo circa 4 metri e si collega alla colonna di scarico).
Ora, un condòmino contrario a questi lavori, ha già citato l’art. 1122 del codice civile dicendo che” i condòmini devono eseguire i lavori all'interno delle proprietà, evitando di procurare ulteriori danneggiamenti, anche estetici alle proprietà comuni. Si rappresenta che non si impedirà di aderire all’art. 1122 .c.c nell'eventualità che i lavori siano eseguiti, includendo, a questo punto, tutte le precedenti opere realizzate che hanno leso il decoro architettonico delle palazzine”
Posso far riferimento invece all’art. Articolo 1102 Codice civile - (R.D. 16 marzo 1942, n.262) - Uso della cosa comune?
Non arrecando danno agli altri condòmini e tenuto conto dell'impatto che tale opera avrà sull'impianto comune di scarico
che serve gli appartamenti (lo scarico del nostro bagno è già presente, ma abbiamo bisogno di spostarlo e quindi di "creare" questa nuova tubatura che arrivi alla colonna).
Grazie mille in anticipo per tutti gli aiuti
Susanna
Siamo al piano terra e sotto una parte del nostro appartamento ci sta la sala dell'ex lavatoio ora utilizzata per le riunioni condominiali(con già dei vecchi tubi del vecchio riscaldamento e dove è presente la colonna di scarico condominiale).
A marzo inizieremo i lavori di ristrutturazione e abbiamo necessità di spostare un bagno; avremmo bisogno quindi che il tubo del bagno si colleghi alla colonna di scarico condominiale che si trova nella sala comune sotto il nostro appartamento (il tubo sarà lungo circa 4 metri e si collega alla colonna di scarico).
Ora, un condòmino contrario a questi lavori, ha già citato l’art. 1122 del codice civile dicendo che” i condòmini devono eseguire i lavori all'interno delle proprietà, evitando di procurare ulteriori danneggiamenti, anche estetici alle proprietà comuni. Si rappresenta che non si impedirà di aderire all’art. 1122 .c.c nell'eventualità che i lavori siano eseguiti, includendo, a questo punto, tutte le precedenti opere realizzate che hanno leso il decoro architettonico delle palazzine”
Posso far riferimento invece all’art. Articolo 1102 Codice civile - (R.D. 16 marzo 1942, n.262) - Uso della cosa comune?
Non arrecando danno agli altri condòmini e tenuto conto dell'impatto che tale opera avrà sull'impianto comune di scarico
che serve gli appartamenti (lo scarico del nostro bagno è già presente, ma abbiamo bisogno di spostarlo e quindi di "creare" questa nuova tubatura che arrivi alla colonna).
Grazie mille in anticipo per tutti gli aiuti
Susanna