In genere l'assemblea è definita come l'insieme dei condòmini che si riunisce per adottare le decisioni necessarie ad organizzare e programmare la vita condominiale. Ad essa si deve riconoscere la qualifica di organo collegiale attraverso il quale si forma la volontà del condominio.
La delibera è l'atto con cui l'assemblea manifesta tale sua volontà ed attraverso il quale la stessa provvede a disciplinare e gestire i beni e i servizi condominiali.
Per avere validità, la delibera deve essere approvata con maggioranze che variano in funzione dell'oggetto della delibera.
L'art. 1136 c.c. detta le disposizioni in materia di maggioranza per la prima e la seconda convocazione. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino i 2/3 del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti in condominio.
Sono valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Sostanziali novità si hanno in materia di seconda convocazione. Prima della Riforma, infatti, in seconda convocazione non esisteva un quorum costitutivo ma solo un quorum deliberativo.
Con la riforma, invece, è stato espressamente previsto un quorum costitutivo anche per la seconda convocazione. Così, se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza del numero legale, l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'intero edificio e 1/3 dei partecipanti al condominio.
La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio. Cambia quindi il quorum riferito ai partecipanti in seconda convocazione: da 1/3 alla maggioranza degli intervenuti.
Vi sono poi dei quorum speciali previsti dalle singole disposizioni del codice civile.
La delibera è l'atto con cui l'assemblea manifesta tale sua volontà ed attraverso il quale la stessa provvede a disciplinare e gestire i beni e i servizi condominiali.
Per avere validità, la delibera deve essere approvata con maggioranze che variano in funzione dell'oggetto della delibera.
L'art. 1136 c.c. detta le disposizioni in materia di maggioranza per la prima e la seconda convocazione. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino i 2/3 del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti in condominio.
Sono valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Sostanziali novità si hanno in materia di seconda convocazione. Prima della Riforma, infatti, in seconda convocazione non esisteva un quorum costitutivo ma solo un quorum deliberativo.
Con la riforma, invece, è stato espressamente previsto un quorum costitutivo anche per la seconda convocazione. Così, se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza del numero legale, l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno 1/3 del valore dell'intero edificio e 1/3 dei partecipanti al condominio.
La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell'edificio. Cambia quindi il quorum riferito ai partecipanti in seconda convocazione: da 1/3 alla maggioranza degli intervenuti.
Vi sono poi dei quorum speciali previsti dalle singole disposizioni del codice civile.
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