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Lucio75

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Condòmino proprietario
Buongiorno,

scrivo perché avrei bisogno di un parere su un quesito oggetto di discordia tra i condòmini.

Si tratta delle spese per la sostituzione di travi ornamentali installate in origine (come da progetto e pianta catastale) nei terrazzi di proprietà. I terrazzi sono al contempo parte del relativo appartamento e tetto di parte dell'appartamento sottostante (allego foto).

Le travi sono in legno, nel mio caso senza alcun uso specifico (non ho posto sopra le travi, come invece alcuni altri condòmini hanno fatto, alcuna pensilina o tenda parasole), quindi aventi solamente funzione ornamentale. Con il tempo si sono usurate e ora andrebbero sostituite, per ragioni di sicurezza (rischio cedimento e crollo sul pavimento del terrazzo).

Nel regolamento del condominio, l'unico articolo che sembra trattare l'argomento è l'art. 8, nel quale si legge:

"Ogni condòmino è obbligato ad eseguire i lavori e le riparazioni occorrenti alle strutture o agli impianti di sua proprietà o in uso esclusivo, per mantenerli in efficienza, specie quando l'omissione di tali lavori possa danneggiare le proprietà d'altri condòmini, o compromettere la stabilità dell'edificio o alterarne l'estetica."

Questo articolo può riguardare anche le travi ornamentali?

C'è un normativa specifica alla quale far riferimento riguardo alle spese di sostituzione di queste specifiche strutture?

Nella fattispecie, le spese per la sostituzione delle travi sono in carico al proprietario dell'appartamento di cui fa parte il terrazzo, vanno suddivise tra i proprietari dell'appartamento del terrazzo e dell'appartamento sottostante oppure, essendo applicazioni di puro ornamento, quindi funzionali all'estetica delle facciate condominiali, spettano al condominio tutto, ripartite in quote millesimali?

Ringraziando per l'attenzione, cordiali saluti.
Lucio M.
 

Allegati

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Si tratta delle spese per la sostituzione di travi ornamentali
Per quanto desumibile dalla foto quelle non sono travi "ornamentali" ma pompeiane (alias travi ombreggianti) con una anomala distanza dell'interesse degli stessi (ininfluente ai fini della questione posta)
.
La competenza di spesa è riferibile unicamente al proprietario del terrazzo su cui insistono.

PS.
È ammesso coprire gli stessi purché non sia con materiali impermeabili/ermetici a luce e acqua.
Fissare un telo "cerato" o altro pannello equivale a renderli una tettoia creando un potenziale abuso edilizio sanzionabile.
 
Per quanto desumibile dalla foto quelle non sono travi "ornamentali" ma pompeiane (alias travi ombreggianti) con una anomala distanza dell'interesse degli stessi (ininfluente ai fini della questione posta)
.
La competenza di spesa è riferibile unicamente al proprietario del terrazzo su cui insistono.

PS.
È ammesso coprire gli stessi purché non sia con materiali impermeabili/ermetici a luce e acqua.
Fissare un telo "cerato" o altro pannello equivale a renderli una tettoia creando un potenziale abuso edilizio sanzionabile.
Grazie mille Dimaraz,

se la competenza è del proprietario del terrazzo, è legittima la rimozione delle stesse senza sostituzione?

Chiedo perché agli effetti uno dei condòmini ha proceduto per questa via, lasciando il terrazzo completamente privo della pompeiana (creando peraltro una asimmetria con la facciata speculare e quindi un inestetismo non da poco alla palazzina). È legittimato a farlo?
 
A casa propria ognuno fa quel che vuole...ma in Condominio bisogna capire che ci sono dei vincoli.

Nel caso specifico dubito che il regolamento di condominio disponga l'obbligo di mantenere/sostituire una "suppellettile" coma quelle pompeiane e le questioni "estetiche" hanno valutazioni soggettive.

Io non andrei ad iniziare cause civili per una questione simile...anche perché se chi la promuove fosse fra quanti che hanno messo coperture trasformando in tettoia rischia una rivalsa che gli può costare cara.

Direi di sedersi tutti ad un tavolo e discuterne con calma.
 

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