Sostenere che formalmente ha ragione mi pare un sofisma da azzeccagarbugli
		
		
	 
"per il combinato disposto", direbbe qualche legale...
hanno ragione i condòmini.
Basta guardare l'art. 1129, comma 2, che recita
"Contestualmente all'accettazione della nomina  e  ad  ogni  rinnovo
dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati  anagrafici  e
professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa',  anche
la sede legale e  la  denominazione,  il  locale  ove  si  trovano  i
registri di cui ai numeri 6)  e  7)  dell'articolo  1130,  nonche'  i
giorni  e  le  ore  in  cui  ogni   interessato,   previa   richiesta
all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e  ottenere,
previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. "
Detto ciò, io un amministratore che NEGA addirittura la VISIONE delle pezze d'appoggio, lo revocherei immantinente...senza nè ne ma.