AndreaB
Nuovo Iscritto
- Amministratore di Condominio
Una delle domande più frequenti che mi rivolgono i miei condòmini (ma anche tante altre persone che sanno che faccio l'amministratore di condominio) è: Ma l'amministratore ogni quanto deve presentare il rendiconto?
Vediamo allora insieme questa questione del rendiconto estendendo un po' l'argomento anche alla luce della c.d. riforma del condominio di recente approvazione.
Il rendiconto delle spese è un documento dove appunto si rende conto delle spese effettuate, così come dei versamenti dei condòmini.
Si redige per relazionare l'assemblea dei condòmini sulla gestione condominiale e se ne chiede l'approvazione (atto fondamentale per accettare la gestione rendicontata e proseguire serenamente nella gestione condominiale per l'anno successivo.
Su come questo rendiconto andasse redatto, prima della legge 220/2012, cioè la famosa riforma del condominio, c'erano indicazioni soltanto provenienti da sentenze di cassazione visto che il codice civile non forniva direttive di nessun tipo. Tali sentenze chiarivano soltanto che il rendiconto non dovesse avere particolari forme tipiche degli ambienti contabili più severi come i bilanci societari, limitandosi ad essere trasparente e inintelligibile.
Con la 220/2012 invece è stato introdotto con l'art. 1130 c.c., qualche definizione importantissima come la composizione in tre parti (registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota illustrativa).
Inoltre viene chiarito che l'amministratore deve dare conto della gestione annuale e della situazione finanziaria complessiva compresa appunto una nota che illustri tutti i passaggi.
Per quanto riguarda i termini di presentazione del rendiconto, prima della riforma, il codice civile specificava soltanto che la presentazione del rendiconto dovesse avvenire ogni anno al termine della gestione e che se non lo faceva per due anni consecutivi, poteva essere soggetto alla revoca dell'incarico da parte dell'autorità giudiziaria.
Con la riforma invece, l'amministratore è tenuto a rendere conto della sua gestione convocando l'assemblea al massimo entro 180 giorni.
Purtroppo il codice civile non è limpido in merito al termine dal quale contare i 180 giorni. Al momento non abbiamo ancora un storico giurisprudenziale che vada pro o contro la conclusione più logica e cioè che i 180 giorni decorrano dalla data di termine della gestione (ovvero il 31 dicembre o il 30 aprile di ogni anno a seconda che vi sia o non impianto termico centralizzato o altra data meglio specificata nel regolamento di condominio).
Vediamo allora insieme questa questione del rendiconto estendendo un po' l'argomento anche alla luce della c.d. riforma del condominio di recente approvazione.
Il rendiconto delle spese è un documento dove appunto si rende conto delle spese effettuate, così come dei versamenti dei condòmini.
Si redige per relazionare l'assemblea dei condòmini sulla gestione condominiale e se ne chiede l'approvazione (atto fondamentale per accettare la gestione rendicontata e proseguire serenamente nella gestione condominiale per l'anno successivo.
Su come questo rendiconto andasse redatto, prima della legge 220/2012, cioè la famosa riforma del condominio, c'erano indicazioni soltanto provenienti da sentenze di cassazione visto che il codice civile non forniva direttive di nessun tipo. Tali sentenze chiarivano soltanto che il rendiconto non dovesse avere particolari forme tipiche degli ambienti contabili più severi come i bilanci societari, limitandosi ad essere trasparente e inintelligibile.
Con la 220/2012 invece è stato introdotto con l'art. 1130 c.c., qualche definizione importantissima come la composizione in tre parti (registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota illustrativa).
Inoltre viene chiarito che l'amministratore deve dare conto della gestione annuale e della situazione finanziaria complessiva compresa appunto una nota che illustri tutti i passaggi.
Per quanto riguarda i termini di presentazione del rendiconto, prima della riforma, il codice civile specificava soltanto che la presentazione del rendiconto dovesse avvenire ogni anno al termine della gestione e che se non lo faceva per due anni consecutivi, poteva essere soggetto alla revoca dell'incarico da parte dell'autorità giudiziaria.
Con la riforma invece, l'amministratore è tenuto a rendere conto della sua gestione convocando l'assemblea al massimo entro 180 giorni.
Purtroppo il codice civile non è limpido in merito al termine dal quale contare i 180 giorni. Al momento non abbiamo ancora un storico giurisprudenziale che vada pro o contro la conclusione più logica e cioè che i 180 giorni decorrano dalla data di termine della gestione (ovvero il 31 dicembre o il 30 aprile di ogni anno a seconda che vi sia o non impianto termico centralizzato o altra data meglio specificata nel regolamento di condominio).