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paolo spinnato

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
In seguito al recepimento da parte del Governo Italiano della norma tecnica UNI 10200 con Dlgs n. 102/2014 tutti i condòmini, con riscaldamento centralizzato ,dovevano dotarsi di un sistema di contabilizzazione di calore entro il 31.12.2016. Nel nostro condominio quindi, si è provveduto ad installare le valvole termostatiche per regolare la temperatura in ogni stanza che i ripartitori di calore per effettuare la lettura dei consumi. Si era anche deliberato di dividere la spesa come Quota fissa 40% mentre la quota variabile 60% , cioè in riferimento ai consumi. Adesso con il DLGS 141/2016 cio' non è possibile.
Questo sistema di divisione della spesa in seguito all’emanazione del Dlgs 141/2016 non è più fattibile . In pratica il condominio che non ripartisce le spese in conformità alla normativa tecnica UNI 10200 è soggetto al pagamento di sanzioni. La norma UNI 10200 prevede che i singoli condòmini debbano pagare a consumo .
Sempre il citato Dlgs 141/2016 ha inserito nell’art. 9 comma 5 lett.D) la possibilità di derogare ai criteri di ripartizione delle spese previste dalla norma UNI 10200. Nel caso in cui siano comprovate con una relazione asseverata differenze di fabbisogno termico per metro quadro, tra le unità immobiliari superiori al 50%, il condominio può derogare all’obbligo di ripartizione secondo la norma UNI 10200 e procedere alla ripartizione delle spese secondo percentuali fisse, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica e la rimanenza (il 30%) come quota fissa.
L'assemblea quindi ha deliberato di affidare un incarico ad un ing. per verificare se tale possibilità è fattibile dato che ci sono diversi alloggi a nord e a sud.
La spesa per tale incarico è da considerarsi tra le spese detraibili?Io sarei orientato a non farla rientrare tra le spese di cui all'art.4 DL 201/11 conv, in L.214/2011 non essendoci nessun risparmio energetico. Cosa ne pensate? Grazie
 

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Non comprendo perché non abbiate seguito la normativa fin dal principio.
Non mi risulta si potesse adottare un criterio dove fosse l'assemblea a decidere quale % adottare come quota "fissa" e per differenza la variabile.
La norma non prevede ne 40 ne 30 ma spiega che la determinazione del rapporto consumi involontari (parti comuni, rendimento, dispersioni) rispetto a quelli "volontari" sia calcolato da un tecnico sulla specificità dell'immobile.

Tale spesa, fatta all'epoca dell'adeguamento dell'impianto poteva essere inglobata nel complesso del lavoro e portata in detrazione.

Non mi risulta nemmeno obbligo di pareggiare condominialmente le maggiori dispersioni di qualcuno e in ogni caso servirebbe l'unanimità (1000/1000) perché tale delibera fosee valida.

Verrebbe da dire di lasciare tutto com'è:
-rifare il calcolo potrebbe dare una % molto simile a quella attualmente utilizzata e la spesa del tecnico necessiterebbe di svariati anni per essere recuperata da chi è svantaggiato (mi pare di aver letto che il calcolo andrebbe persino verificato ogni anno... impensabile burocrazia).
-sempre possibile assegnare incarico e "rischiare" la detrazione...ma se per pochi euro di bonus il rischio non paga.
 

paolo spinnato

Membro Ordinario
Amministratore di Condominio
Dimaraz grazie per la tua puntuale risposta.
Io faccio l'amministratore del condominio dove abito e mi sono trovato questa delibera adottata dal precedente amministratore. Mi risulta che la maggioranza dei condòmini ha adottato questo criterio e che la causa è da ricercarsi nel fatto che c'è troppa dispersione negli alloggi esposti a nord con altri esposti a sud. Per cui, a parita' di alloggio quello a nord avrebbe pagato 100 mentre quello a sud solo 30. Questa è la motivazione per cui si era seguito questo criterio. Adesso con il Dlgs 141/2016 mi sembra di capire che occorre mettersi a posto pena salate sanzioni.
Ecco perchè si è pensato di affidare l'incarico ad un ing. che con il fatto che l'art. 9 comma 5 lett. d) consente di derogare ai criteri di ripartizione delle spese previste dalla norma UNI 10200, nel caso in cui siano comprovate con una relazione asseverata differenze di fabbisogno termico per metro quadro, tra le unità immobiliari superiori al 50%, il condominio può derogare all’obbligo di ripartizione secondo la norma UNI 10200 e procedere alla ripartizione delle spese secondo percentuali fisse, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica e la rimanenza (il 30%) come quota fissa.
Lasciare tutto com'è trovo sia rischioso perchè non ho nessun documento che giustifica il 40 e il 60% cosi come non rischio la detrazione perchè come dice tu non ne vale la pena.
Ti chiedo anche tu sai a quanto ammontano le sanzioni, dipende da cio' che ha deliberato la regione?
Grazie
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
. Per cui, a parita' di alloggio quello a nord avrebbe pagato 100 mentre quello a sud solo 30.

Differenza inverosimile per la sola esposizione.
Comunque la norma non prevede "compensazioni" per i proprietari svantaggiati ...quindi una simile delibera potrebbe essere presa sono con l'unanimità.

Certo che finchè qualcuno non contesta in Giudizio ...nessuno verrà a controllare.
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
l'art. 9 comma 5 lett. d) consente di derogare ai criteri di ripartizione delle spese previste dalla norma UNI 10200, nel caso in cui siano comprovate con una relazione asseverata differenze di fabbisogno termico per metro quadro, tra le unità immobiliari superiori al 50%, il condominio può derogare all’obbligo di ripartizione secondo la norma UNI 10200 e procedere alla ripartizione delle spese secondo percentuali fisse, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica e la rimanenza (il 30%) come quota fissa.

A me risulta che tale norma imponga l'uso di "nuove" tabelle millesimali derivanti da un calcolo...e solo con l'asseverazione di un tecnico che dimostri notevole scompenso sia possibile bypassare il calcolo (assurdo ed illogico giro di parole...legislatori caproni) adottando un criterio di riparto con il 30% fisso e il 70 su base lettura contatori.

Qui trovi ben spiegato il concetto (che ha un senso diverso dalla tua descrizione)
Contabilizzazione e tabelle millesimali del riscaldamento - UNI10200

Leggi anche qui:
Tavolo Tecnico A.N.A.C.I. - D.LGS. 18 luglio 2016 N. 141 recante integrazioni al D. LGS. 4 luglio 2014 N. 102 disamina dell’art. 9 comma 5 in materia di termoregolazione e contabilizzazione

Certo che è "imbarazzante" emanare una norma (Legge di s-tato) che si richiama ad una "fantomatica" norma UNI...testo non di libera disposizione/diffusione redatto da "entità" private che cambiano ad ogni stormir di fronde.
 

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