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Prendigiacomo

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Amministratore di Condominio
La nuova Certificazione Unica CU 2015 introduce la novità che deve essere inviato non solo ai lavoratori dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi, ovvero ai professionisti che hanno percepito delle provvigioni (con ritenuta d'acconto alla fonte) da parte da un cosiddetto sostituto d'imposta.

Ecco che in questo caso rientra al condominio il quale viene chiamato attraverso il suo amministratore ad adempiere a un nuovo dovere fiscale a dispetto di quello svolto fino ad oggi.
Infatti decade la comunicazione informale in favore dei lavoratori autonomi, ma occorrerà appunto inviare la nuova certificazione unica con il modello CU nello stesso modo in cui si fa per i lavoratori dipendenti.

Stesso discorso pure per pagamenti alle imprese applicando la ritenuta d'acconto del 4%.

Le sanzioni sono belle salate sia in caso di omesso invio che di errore nella compilazione.
In realtà non vi sarebbero sanzioni in caso di omesso invio della CU ai contribuenti di riferimento, mentre in caso di omesso, o tardivo invio all'agenzia delle entrate le sanzioni sono cospicue, così come in caso di errore nella compilazione della certificazione unica.

Vediamo le sanzioni.

Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro

Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

Si noti anche come in questo modo non sia stato previsto il ravvedimento operoso.
Infatti l'amministratore potrà evitare di incorrere nelle sanzioni previste correggendo gli errori e rinviando la certificazione unica riveduta e corretta entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista (che secondo l'agenzia delle entrate è il 9 marzo).

Dopodiché si pagano i 100 euro che non sono proprio una piccola cosa.
Tenendo conto che i destinatari della sanzione sono i condòmini solidalmente responsabili, è importante che l'amministratore non fallisca in questo adempimento se non vuole che l'assemblea se lo mangi vivo.

Naturalmente è il caso di valutare se inserire a preventivo per le nuove nomine un importo per la redazione di questo nuovo adempimento, nonostante l'amministratore di condominio come sappiamo dovrebbe comunque adempiere a tutti i doveri previsti per legge.
Ovviamente si parla delle nuove nomine prima delle quali occorre valutare se aggiornare il proprio compenso oppure assorbire questo nuovo adempimento nel normale compenso percepito annualmente.
 

Tapatao

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
Scusate ma non capisco la certificazione unica deve essere poi messa in bilancio e pagata dai condòmini o deve essere pagata a parte dall'amministratore?
 

Dimaraz

Moderatore
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Altro Professionista
Se non specificata come prestazione opzionale s'intende inclusa nel compenso pattuito in quanto operazione che rientra nei compiti.

L'amministratore potrebbe comunque inserirla come nuova posta in bilancio che se approvato la rende vincolante.
 

Tapatao

Nuovo Iscritto
Condòmino proprietario
E poi scusami se è come dici tu che l'amministratore puoi mettere come nuova voce in bilancio mi spieghi, per favore, questa cosa??!!! Decisa dalla cassazione se non erro:

Va, infatti, ribadito che in tema di condominio, l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali – tra cui vanno annoverate anche le incombenze fiscali, quale quella in disamina - deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte (Cass. n. 3596/2003; n. 122047210).

In altre parole, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorché è stabilito un compenso forfettario a favore dell'amministratore a monte. Viceversa, spetterà all'assemblea condominiale il compito generale di valutare successivamente l'attività “ultronea” resa dall'amministratore, quant'anche l'opportunità di conferire allo stesso un compenso extra (Cass. Civ., 22313/2013).



Fonte Il nuovo CU2015. Responsabilità fiscali del condominio e compenso dell'amministratore.
www.condominioweb.com
 

Dimaraz

Moderatore
Membro dello Staff
Altro Professionista
La rende vincolante per la durata dell'anno poi per il bilancio dell'anno successivo si può ritrattare?

Ovvio...ogni anno fa storia a se visto che per prassi un amministratore "serio" ad inizio di ogni esercizio presenta un Bilancio Preventivo dove deve figurare anche il proprio compenso (indipendentemente da variazioni di valore) e/o allegare una nuova offerta con le eventuali tariffe per le prestazioni opzionali.

Altrettanto ovvio che se se nel corso dell'esercizio il Governo o il Parlamento "s'inventa" una nuova norma che vincola all'esecuzione di un "nuovo" compito in aggiunta a quelli previsti ...tale nuova "prestazione" debba essere retribuita.
La cosa deve comunque passare attraverso l'approvazione di idonea delibera.


Quanto alle sentenze di Cassazione che hai citato...sono quanto giurisprudenza (e anche buon senso) hanno stabilito in passato e a cui si è adeguata la formulazione delle nuove norme del Codice Civile in tema di Condominio.
Il tutto coincide con quanto ti avevo spiegato con parole di uso comune.

Se rileggi con attenzione l'estratto della seconda ne hai verifica:

In altre parole, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorché è stabilito un compenso forfettario a favore dell'amministratore a monte. Viceversa, spetterà all'assemblea condominiale il compito generale di valutare successivamente l'attività “ultronea” resa dall'amministratore, quant'anche l'opportunità di conferire allo stesso un compenso extra (Cass. Civ., 22313/2013).


Traduco l'evidenziato:
se un nuovo onere s'impone ai compiti dell'amministratore, l'assemblea dovrà darne valutazione.
L'amministratore potrà scegliere se eseguire in proprio o affidare il compito a professionisti esterni (per certe cose quasi inevitabile) ...e sempre all'assembela spetterà deliberare.

Se si approva il Bilancio (Preventivo o Consuntivo) con inserita una nuova posta (a favore dell'amministratore o di professionisti esterni) questà validerà il pagamento.
Creanza vuole che la liquidazione di tali extra non possa esegursi prima dell'approvazione dell'assemblea.
 

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